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Supplemento ordinario n. 27/L
alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale -
n
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33
9-2-2012
all?’articolo 28, nella
Gazzetta Uf?ciale
dell?’Unione euro-
pea. L?’avviso contiene una sommaria descrizione di cia-
scun intervento, con l?’indicazione del valore di massima
e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in
aumento sull?’importo del ?nanziamento minimo indicato.
Nell?’avviso è altresì speci?cato se si intende acquisire una
sponsorizzazione di puro ?nanziamento, anche median-
te accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di
pagamento dei corrispettivi dell?’appalto dovuti dall?’am-
ministrazione, ovvero una sponsorizzazione tecnica, con-
sistente in una forma di partenariato estesa alla progetta-
zione e alla realizzazione di parte o di tutto l?’intervento a
cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di spon-
sorizzazione tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri
di valutazione delle offerte. Nel bando e negli avvisi è
stabilito il termine, non inferiore a sessanta giorni, entro
il quale i soggetti interessati possono far pervenire offer-
te impegnative di sponsorizzazione. Le offerte pervenute
sono esaminate direttamente dall?’amministrazione aggiu-
dicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al
netto dell?’imposta sul valore aggiunto sia superiore a un
milione di euro e nei casi di particolare complessità, me-
diante una commissione giudicatrice. L?’amministrazione
procede a stilare la graduatoria delle offerte e può indire
una successiva fase ?nalizzata all?’acquisizione di ulterio-
ri offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i
rilanci. L?’amministrazione procede, quindi, alla stipula
del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha
offerto il ?nanziamento maggiore, in caso di sponsorizza-
zione pura, o ha proposto l?’offerta realizzativa giudicata
migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica.
2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna of-
ferta, o nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte
presentate siano irregolari ovvero inammissibili, in or-
dine a quanto disposto dal presente codice in relazione
ai requisiti degli offerenti e delle offerte, o non siano ri-
spondenti ai requisiti formali della procedura, la stazione
appaltante può, nei successivi sei mesi, ricercare di pro-
pria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di
sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni
essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione
pubblica. I progetti per i quali non sono pervenute offerte
utili, ai sensi del precedente periodo, possono essere nuo-
vamente pubblicati nell?’allegato del programma triennale
dei lavori dell?’anno successivo.
3. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compa-
tibilità stabiliti dall?’articolo 120 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e successive modi?cazioni, re-
cante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché i
requisiti di partecipazione di ordine generale dei parteci-
panti stabiliti nell?’articolo 38 del presente codice, nonché,
per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizza-
zione degli interventi, i requisiti di idoneità professionale,
di quali?cazione per eseguire lavori pubblici, di capacità
economica e ?nanziaria, tecnica e professionale dei forni-
tori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41
e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all?’artico-
lo 201 del presente codice.?”.
2. In materia di contratti di sponsorizzazione, resta fer-
mo il disposto dell?’articolo 2, comma 7, del decreto-legge
31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modi?cazioni, dalla
legge 26 maggio 2011, n. 75.
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, sono apportate le seguenti modi?cazioni:
a)
all?’articolo 73, comma 3, alinea, del dopo le paro-
le: ?“In aggiunta alla sanzione pecuniaria,?” sono inserite le
seguenti: ?“in caso di violazioni commesse, secondo valu-
tazione da parte dell?’Autorità, con dolo o colpa grave,?”;
b)
l?’articolo 84 è sostituito dal seguente:
?“Art. 84
(Criteri di accertamento e di valutazione
dei lavori eseguiti all?’estero). ?—
1. Per i lavori eseguiti
all?’estero da imprese con sede legale in Italia, il richie-
dente produce alla SOA la certi?cazione di esecuzione
dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni do-
cumento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso,
dal certi?cato di collaudo.
2. La certi?cazione è rilasciata, su richiesta dell?’inte-
ressato, da un tecnico di ?ducia del consolato o del Mini-
stero degli affari esteri, con spese a carico del medesimo
interessato, dalla quale risultano i lavori eseguiti secondo
le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecu-
zione, indicazioni utili relative all?’incidenza dei subap-
palti per ciascuna categoria nonché la dichiarazione che i
lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I
relativi importi sono inseriti nel certi?cato con le indica-
zioni necessarie per la completa individuazione dell?’im-
presa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della
categoria dei lavori eseguiti. La certi?cazione è rilasciata
secondo modelli sempli?cati, individuati dall?’Autorità,
sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di
competenza ed è soggetta, ove necessario, a legalizzazio-
ne da parte delle autorità consolari italiane all?’estero.
3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i
subappaltatori, ai ?ni del conseguimento della quali?ca-
zione, possono utilizzare il certi?cato rilasciato all?’esecu-
tore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato
richiesto dall?’esecutore, il certi?cato può essere richiesto
direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto
dal predetto comma.
4. La certi?cazione è prodotta in lingua italiana ovvero,
se in lingua diversa dall?’italiano, è corredata da una tra-
duzione certi?cata conforme in lingua italiana rilasciata
dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una
traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore uf-
?ciale. Il consolato italiano all?’estero, una volta consegui-
ta la certi?cazione, la trasmette alla competente struttura
centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad
inserirla nel casellario informatico di cui all?’articolo 8,
con le modalità stabilite dall?’Autorità secondo i modelli
sempli?cati sopra citati.
5. Qualora l?’interessato abbia ultimato i lavori e non
disponga più di propria rappresentanza nel Paese di ese-
cuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere
a pieno le proprie funzioni a causa di palesi dif?coltà nel
medesimo Paese, può fare riferimento alla struttura com-
petente del Ministero degli affari esteri.?”.
4. A quanto previsto dall?’articolo 6
-bis
del decreto le-
gislativo n. 163 del 2006, introdotto dal comma 1, lettera
a)
, del presente articolo, le amministrazioni provvedono
con le risorse ?nanziarie, umane e strumentali disponibili
a legislazione vigente.