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Supplemento ordinario n. 27/L
alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale -
n
.
33
9-2-2012
omessa registrazione si riferisce alle scritture complessi-
vamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui man-
chi la registrazione e la nozione di infedele registrazione
si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e
2 diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione
lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamen-
te erogate.?”.
Sezione
III
S
EMPLIFICAZIONI
IN MATERIA DI APPALTI
PUBBLICI
Art. 20.
Modi?che al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono
apportate le seguenti modi?cazioni:
a)
dopo l?’articolo 6 è inserito il seguente:
?“Art. 6
-bis
(Banca dati nazionale dei contratti pubbli-
ci).
?— 1. Dal 1° gennaio 2013, la documentazione com-
provante il possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-organizzativo ed economico-?nanziario per la
partecipazione alle procedure disciplinate dal presente
Codice è acquisita presso la Banca dati nazionale dei con-
tratti pubblici, istituita presso l?’Autorità dall?’articolo 62
-
bis
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della qua-
le fanno parte i dati previsti dall?’articolo 7 del presente
codice.
2. Per le ?nalità di cui al comma 1, l?’Autorità stabilisce
con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipa-
zione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione
ai quali è obbligatoria l?’inclusione della documentazione
nella Banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per
l?’acquisizione, l?’aggiornamento e la consultazione dei
predetti dati contenuti nella Banca dati.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori veri-
?cano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclu-
sivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici. Ove la disciplina di gara richieda il possesso di
requisiti economico ?nanziari o tecnico organizzativi di-
versi da quelli di cui è prevista l?’inclusione nella Banca
dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti è
veri?cato dalle stazioni appaltanti mediante l?’applicazio-
ne delle disposizioni previste dal presente codice e dal
regolamento di cui all?’articolo 5 in materia di veri?ca del
possesso dei requisiti.
4. A tal ?ne, i soggetti pubblici e privati che detengono
i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al
comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione dell?’Au-
torità entro i termini e secondo le modalità previste dalla
stessa Autorità. Con le medesime modalità, gli operatori
economici sono tenuti altresì ad integrare i dati di cui al
comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei con-
tratti pubblici.
5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltan-
ti e gli enti aggiudicatori veri?cano il possesso dei requi-
siti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
6. Per i dati scambiati a ?ni istituzionali con la ban-
ca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita
dall?’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non
si applica l?’articolo 6, comma 10, del presente decreto.?”;
b)
all?’articolo 26 sono apportate le seguenti
modi?cazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: ?“spese dello spon-
sor?” sono inserite le seguenti: ?“per importi superiori a
quarantamila euro?”;
2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: ?“2
-bis
.
Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forni-
ture aventi ad oggetto beni culturali si applicano altresì le
disposizioni dell?’articolo 199
-bis
del presente codice.?”;
c)
all?’articolo 27, comma 1, è aggiunto, in ?ne, il
seguente periodo: ?“L?’af?damento dei contratti di ?nan-
ziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori
pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori avviene nel rispetto dei principi di cui al
presente comma e deve essere preceduto da invito ad al-
meno cinque concorrenti.?”;
d)
all?’articolo 38, comma 1
-ter
, le parole: ?“per un
periodo di un anno?” sono sostituite dalle seguenti: ?“?no
ad un anno?”;
e)
all?’articolo 42, al comma 3
-bis
, le parole: «pre-
vista dall?’articolo 62
-bis
del codice dell?’amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all?’articolo 6
-bis
del
presente Codice»;
f)
all?’articolo 48, comma 1, le parole: «prevista
dall?’articolo 62
-bis
del codice dell?’amministrazione di-
gitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all?’articolo 6
-bis
del
presente Codice»;
g)
all?’articolo 189, comma 3, nono periodo, le pa-
role: ?“i certi?cati sono redatti in conformità al modello
di cui all?’allegato XXII?” sono sostituite dalle seguenti: ?“i
certi?cati sono redatti in conformità ai modelli de?niti dal
regolamento.?”;
h)
dopo l?’articolo 199, è inserito il seguente:
?“Art. 199
-bis
(Disciplina delle procedure per la sele-
zione di sponsor). ?—
1. Al ?ne di assicurare il rispetto
dei principi di economicità, ef?cacia, imparzialità, parità
di trattamento, trasparenza, proporzionalità, di cui all?’ar-
ticolo 27, le amministrazioni aggiudicatrici competenti
per la realizzazione degli interventi relativi ai beni cul-
turali integrano il programma triennale dei lavori di cui
all?’articolo 128 con un apposito allegato che indica i la-
vori, i servizi e le forniture in relazione ai quali intendono
ricercare sponsor per il ?nanziamento o la realizzazione
degli interventi. A tal ?ne provvedono a predisporre i re-
lativi studi di fattibilità, anche sempli?cati, o i progetti
preliminari. In tale allegato possono essere altresì inseri-
ti gli interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni
spontanee di interesse alla sponsorizzazione. La ricerca
dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito
istituzionale dell?’amministrazione procedente per almeno
trenta giorni. Di detta pubblicazione è dato avviso su al-
meno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale
e nella
Gazzetta Uf?ciale
della Repubblica italiana, non-
ché per contratti di importo superiore alle soglie di cui