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Supplemento ordinario n. 27/L
alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale -
n
.
33
9-2-2012
presente comma sono inviate all?’Ente mediante l?’utilizzo
dei sistemi di cui all?’articolo 38, comma 5, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modi?cazio-
ni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime
modalità l?’Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedi-
menti nei confronti dei richiedenti ovvero degli inter-
mediari abilitati alla trasmissione della documentazione
lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e
di assistenza sociale. Agli effetti di tutto quanto sopra
previsto, nonché di quanto stabilito dal citato articolo 38,
l?’obbligo della conservazione di documenti in originale
resta in capo ai bene?ciari della prestazione di carattere
previdenziale o assistenziale.?”.
9. All?’articolo 10, comma 6, terzo periodo, del de-
creto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modi?cazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le
parole: ?“limitatamente al giudizio di primo grado?” sono
sostituite dalle seguenti: ?“con esclusione del giudizio di
cassazione?”.
10. Dall?’attuazione del comma 9 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della ?nanza pubblica.
Art. 17.
Sempli?cazione in materia
di assunzione di lavoratori extra UE
1. La comunicazione obbligatoria di cui all?’articolo 9
-
bis
, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modi?cazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli
obblighi di comunicazione della stipula del contratto di sog-
giorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le
parti per l?’assunzione di lavoratore in possesso di permesso
di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimen-
to di attività di lavoro subordinato di cui all?’articolo 5
-bis
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell?’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. All?’articolo 24 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell?’immigrazione e norme sul-
la condizione dello straniero, di cui al decreto legisla-
tivo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti
modi?cazioni:
a)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2
-bis
. Qualora lo sportello unico per l?’immigrazione,
decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al
datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende
accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le se-
guenti condizioni:
a)
la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato
l?’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo
stesso datore di lavoro richiedente;
b)
il lavoratore stagionale nell?’anno preceden-
te sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e
abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di
soggiorno.».
b)
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3
-bis
. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al
comma 3, l?’autorizzazione al lavoro stagionale si intende
prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato
in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta
dallo stesso o da altro datore di lavoro.».
3. L?’autorizzazione al lavoro stagionale di cui all?’artico-
lo 38 e 38
-bis
del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, può essere concessa, nel rispetto
dei limiti temporali minimi e massimi di cui all?’artico-
lo 24, comma 3, del testo unico, anche a più datori di
lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore
straniero per periodi di lavoro successivi ed è rilasciata a
ciascuno di essi, ancorché il lavoratore, a partire dal se-
condo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente
nel territorio nazionale in ragione dell?’avvenuta instau-
razione del primo rapporto di lavoro stagionale. In tale
ipotesi, il lavoratore è esonerato dall?’obbligo di rientro
nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto
da parte dell?’autorità consolare e il permesso di soggiorno
per lavoro stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto
dei limiti temporali minimi e massimi di cui all?’artico-
lo 24, comma 3, del testo unico, ?no alla scadenza del
nuovo rapporto di lavoro stagionale.
4. Al comma 3 dell?’articolo 38
-bis
del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo
l?’ultimo periodo è aggiunto il seguente: ?“La richiesta di
assunzione, per le annualità successive alla prima, può
essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal
datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al
lavoro stagionale.?”.
Art. 18.
Sempli?cazione in materia di assunzioni
e di collocamento obbligatorio
1. All?’articolo 9
-bis
, comma 2, terzo periodo, decreto-
legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modi?ca-
zioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le pa-
role: ?“Nel settore turistico?” sono inserite le seguenti: ?“e
dei pubblici esercizi?”.
2. All?’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368, il secondo periodo è soppresso.
3. All?’articolo 4 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 10 ottobre 2000, n. 333, sono apportate le se-
guenti modi?che:
a)
al comma 1, dopo le parole: ?“al competente ser-
vizio provinciale?” sono inserite le seguenti: ?“ovvero al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in caso di
unità produttive ubicate in più province?”;
b)
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ?“al
servizio provinciale competente?” sono inserite le se-
guenti: ?“ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali?”;
c)
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: ?“il
servizio?” sono inserite le seguenti: ?“ovvero il Ministero?”.
Art. 19.
Sempli?cazione in materia di libro unico del lavoro
1. All?’articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, convertito, con modi?cazioni, dalla leg-
ge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il primo periodo, sono in-
seriti i seguenti: ?“Ai ?ni del primo periodo, la nozione di