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Supplemento ordinario n. 27/L
alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale -
n
.
33
9-2-2012
rispetto delle disposizioni del codice in materia di prote-
zione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196, secondo modalità de?nite con provve-
dimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1, integrate con
i dati relativi alle condizioni economiche dei bene?ciari,
nonché con gli altri dati pertinenti presenti negli archivi
dell?’INPS, alimentano il Casellario dell?’assistenza, di cui
all?’articolo 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modi?cazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Le informazioni di cui al periodo precedente, uni-
tamente alle altre informazioni sulle prestazioni assisten-
ziali presenti nel Casellario, sono utilizzate e scambiate,
nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, con le amministrazioni compe-
tenti per ?ni di gestione, programmazione, monitoraggio
della spesa sociale e valutazione dell?’ef?cienza e dell?’ef-
?cacia degli interventi e per elaborazioni a ?ni statistici,
di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni rac-
colte sono trasmesse in forma individuale, ma anonima,
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché,
con riferimento al proprio ambito territoriale di azione,
alle regioni e province autonome e agli altri enti pubbli-
ci responsabili della programmazione di prestazioni e di
servizi sociali e socio-sanitari, ai ?ni dell?’alimentazione
del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all?’arti-
colo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Dall?’attua-
zione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la ?nanza pubblica.
3. Per le medesime ?nalità di cui al comma 2, non-
ché al ?ne di poter disporre di una base unitaria di dati
funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione e
programmazione integrata delle politiche socio-sanitarie
e di rendere più ef?ciente ed ef?cace la relativa spesa e
la presa in carico della persona non autosuf?ciente, le in-
formazioni di cui al comma 2, anche sensibili, trasmesse
dagli enti pubblici responsabili dell?’erogazione e della
programmazione di prestazioni e di servizi sociali e so-
cio-sanitari attivati a favore delle persone non autosuf?-
cienti sono, senza nuovi o maggiori oneri per la ?nanza
pubblica, integrate e coordinate dall?’INPS con quelle rac-
colte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri
sistemi informativi dell?’INPS. Le informazioni raccolte
ai sensi del presente comma sono trasmesse dall?’INPS in
forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero della salute, nonché,
con riferimento al proprio ambito territoriale di azione,
alle regioni e province autonome e agli altri enti pubblici
responsabili della programmazione di prestazioni e di ser-
vizi sociali e socio-sanitari.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell?’economia e delle
?nanze e del Ministro della salute, sono disciplinate le
modalità di attuazione dei commi da 1 a 3.
5. All?’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 mag-
gio 2010, n. 78, convertito, con modi?cazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti
modi?cazioni:
a)
al secondo periodo la parola ?“INPS?” è sostituita
dalle seguenti: ?“ente erogatore?”;
b)
il terzo periodo è soppresso;
c)
al quarto periodo, le parole ?“discordanza tra il red-
dito dichiarato ai ?ni ?scali e quello indicato nella dichia-
razione sostitutiva unica?” sono sostituite dalle seguenti:
?“discordanza tra il reddito dichiarato ai ?ni ?scali o altre
componenti dell?’ISEE, anche di natura patrimoniale, note
all?’anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazio-
ne sostitutiva unica?”;
d)
sono aggiunte, in ?ne, le seguenti parole: ?“In caso
di discordanza rilevata, l?’INPS comunica gli esiti delle
veri?che all?’ente che ha erogato la prestazione, nonché il
valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti
dall?’Agenzia delle Entrate. L?’ente erogatore accerta se, in
esito alle risultanze della veri?ca effettuata, il bene?cia-
rio non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura
inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall?’accerta-
mento del maggior reddito in via de?nitiva, per il quale
la sanzione è immediatamente irrogabile, l?’ente erogatore
invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della ri-
levata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In
assenza di osservazioni da parte dell?’interessato o in caso
di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è ir-
rogata in misura proporzionale al vantaggio economico
indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al
primo periodo.?”.
6. All?’articolo 7, comma 2, lettera
h)
, del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modi?cazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: ?“in
via telematica,?” sono inserite le seguenti:?“nel rispetto dei
principi di cui agli articoli 20, commi 2 e 4, e 22 del de-
creto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,?” e, alla medesi-
ma lettera, dopo le parole: ?“informazioni personali?” sono
inserite le seguenti: ?“, anche sensibili?”.
7. Al ?ne di favorire la modernizzazione e l?’ef?cienza
degli strumenti di pagamento, riducendo i costi ?nanziari
e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro con-
tante e degli assegni, a decorrere dal 1° maggio 2012 per
i pagamenti effettuati presso le sedi dell?’Istituto naziona-
le della previdenza sociale si utilizzano esclusivamente
strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi
comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui
all?’articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modi?cazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate
le seguenti modi?cazioni:
a)
all?’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, dopo il comma 2 è inserito il seguente: ?“2
-bis
. Con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell?’economia e delle ?nan-
ze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali,
su proposta del Presidente dell?’INPS motivata da obietti-
ve ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche
relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie
informazioni da parte dell?’ Amministrazione ?nanziaria,
il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in
ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello
della veri?ca.?”;
b)
all?’articolo 16, comma 6, dopo il terzo periodo
sono inseriti i seguenti:?“Le domande, gli atti e ogni altra
documentazione da allegare ai sensi e per gli effetti del