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Supplemento ordinario n. 27/L
alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale -
n
.
33
9-2-2012
sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei con-
trolli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della
dimensione e del settore di attività, indicando per ciascu-
no di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle rela-
tive attività.
3. Al ?ne di promuovere lo sviluppo del sistema pro-
duttivo e la competitività delle imprese e di assicurare la
migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo è auto-
rizzato ad adottare, anche sulla base delle attività di misu-
razione degli oneri di cui all?’articolo 25, del decreto-leg-
ge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modi?cazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più regolamenti
ai sensi dell?’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, volti a razionalizzare, sempli?care e coordi-
nare i controlli sulle imprese.
4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione e la sempli?cazione, del
Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri compe-
tenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali
in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nel rispetto
di quanto previsto dagli articoli 20, 20
-bis
e 20
-ter
, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modi?cazioni:
a)
proporzionalità dei controlli e dei connessi adem-
pimenti amministrativi al rischio inerente all?’attività
controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi
pubblici;
b)
eliminazione di attività di controllo non necessa-
rie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;
c)
coordinamento e programmazione dei controlli da
parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tute-
la dell?’interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrap-
posizioni e da recare il minore intralcio al normale eser-
cizio delle attività dell?’impresa, de?nendo la frequenza e
tenendo conto dell?’esito delle veri?che e delle ispezioni
già effettuate;
d)
collaborazione amichevole con i soggetti control-
lati al ?ne di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
e)
informatizzazione degli adempimenti e delle pro-
cedure amministrative, secondo la disciplina del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell?’am-
ministrazione digitale;
f)
soppressione o riduzione dei controlli sulle im-
prese in possesso della certi?cazione del sistema di
gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra ap-
propriata certi?cazione emessa, a fronte di norme armo-
nizzate, da un organismo di certi?cazione accreditato da
un ente di accreditamento designato da uno Stato membro
dell?’Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/
CE, o ?rmatario degli Accordi internazionali di mutuo ri-
conoscimento (IAF
MLA)
.
5. Le regioni e gli enti locali, nell?’ambito dei propri
ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro
competenza ai principi di cui al comma 4. A tale ?ne, en-
tro sei mesi dall?’entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, sono adottate apposite Linee
guida mediante intesa in sede di Conferenza uni?cata.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applica-
no ai controlli in materia ?scale e ?nanziaria per i quali
continuano a trovare applicazione le disposizioni previste
dalle vigenti leggi in materia.
Sezione
II
S
EMPLIFICAZIONI
IN MATERIA DI
LAVORO
Art. 15.
Misure di sempli?cazione in relazione all?’astensione
anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza
1. A decorrere dal 1° aprile 2012, all?’articolo 17 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate
le seguenti modi?cazioni:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente: ?“2. La Dire-
zione territoriale del lavoro e laASL dispongono, secondo
quanto previsto dai commi 3 e 4, l?’interdizione dal lavoro
delle lavoratrici in stato di gravidanza ?no al periodo di
astensione di cui alla lettera
a)
, comma 1, dell?’articolo 16
o ?no ai periodi di astensione di cui all?’articolo 7, com-
ma 6, e all?’articolo 12, comma 2, per uno o più periodi,
la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale
del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:
a)
nel caso di
gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme
morbose che si presume possano essere aggravate dallo
stato di gravidanza;
b)
quando le condizioni di lavoro o
ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della
donna e del bambino;
c)
quando la lavoratrice non possa
essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previ-
sto dagli articoli 7 e 12.?”;
b)
al comma 3, le parole: ?“è disposta dal servizio
ispettivo del Ministero del lavoro?” sono sostituite dalle
seguenti: ?“è disposta dall?’azienda sanitaria locale, con
modalità de?nite con Accordo sancito in sede di Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano,?”;
c)
al comma 4, le parole: ?“può essere disposta dal
servizio ispettivo del Ministero del lavoro?” sono sostitu-
ite dalle seguenti: ?“è disposta dalla Direzione territoriale
del lavoro?”. Al medesimo comma la parola: ?“constati?” è
sostituita dalla seguente: ?“emerga?”;
d)
al comma 5, le parole: ?“dei servizi ispettivi?” sono
soppresse.
Art. 16.
Misure per la sempli?cazione dei ?ussi informativi in
materia di interventi e servizi sociali, del controllo
della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo
scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di
contenzioso previdenziale
1. Al ?ne di sempli?care e razionalizzare lo scambio di
dati volto a migliorare il monitoraggio, la programmazio-
ne e la gestione delle politiche sociali, gli enti erogatori di
interventi e servizi sociali inviano unitariamente all?’INPS
le informazioni sui bene?ciari e sulle prestazioni conces-
se, raccordando i ?ussi informativi di cui all?’articolo 21,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, agli articoli 13 e 38
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modi?cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché
all?’articolo 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modi?cazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Lo scambio di dati avviene telematicamente,
senza nuovi o maggiori oneri per la ?nanza pubblica e nel