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Supplemento ordinario n. 27/L
alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale -
n
.
33
9-2-2012
2. Nel rispetto del principio costituzionale di libertà
dell?’iniziativa economica privata in condizioni di piena
concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, pre-
senti e futuri, che ammette solo i limiti, i programmi e i
controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute,
all?’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e cultu-
rale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e pos-
sibili contrasti con l?’utilità sociale, con l?’ordine pubblico,
con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed
internazionali della Repubblica, il Governo adotta uno o
più regolamenti ai sensi dell?’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, al ?ne di sempli?care i pro-
cedimenti amministrativi concernenti l?’attività di impresa
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a)
sempli?cazione e razionalizzazione delle proce-
dure amministrative, anche mediante la previsione della
conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli inte-
ressati, e anche con modalità asincrona;
b)
previsione di forme di coordinamento, anche tele-
matico, attivazione ed implementazione delle banche dati
consultabili tramite i siti degli sportelli unici comunali,
mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere, Regioni e
Portale nazionale impresa in un giorno, in modo che sia
possibile conoscere contestualmente gli oneri, le prescri-
zioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed atti-
vità sul territorio;
c)
individuazione delle norme da abrogare a de-
correre dall?’entrata in vigore dei regolamenti e di quelle
tacitamente abrogate ai sensi della vigente normativa in
materia di liberalizzazione delle attività economiche e di
riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese.
3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il
31 dicembre 2012, tenendo conto dei risultati della spe-
rimentazione di cui al comma 1 e di quanto previsto dai
regolamenti di cui all?’articolo 1, comma 3, del decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1, su proposta dei Ministri per
la pubblica amministrazione e la sempli?cazione e dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza uni?cata di
cui all?’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e previo parere dell?’Autorità garante della concor-
renza e del mercato che si intende reso in senso favorevo-
le decorsi trenta giorni dalla richiesta.
4. Con i regolamenti di cui all?’articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono altresì indivi-
duate le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnala-
zione certi?cata di inizio di attività (SCIA) con asseve-
razioni o a segnalazione certi?cata di inizio di attività
(SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazio-
ne e quelle del tutto libere.
5. Le Regioni, nell?’esercizio della loro potestà norma-
tiva, disciplinano la materia oggetto del presente articolo
nel rispetto di quanto previsto dall?’articolo 29 della legge
7 agosto 1990 n. 241, dall?’articolo 3 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modi?cazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall?’articolo 34
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modi?cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A
tale ?ne, il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle
migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, re-
gionali e locali, accordi, o intese ai sensi dell?’articolo 20
-
ter
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Sono esclusi dall?’ambito di applicazione del presen-
te articolo i servizi ?nanziari, come de?niti dall?’artico-
lo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché
i procedimenti tributari e in materia di giochi pubbli-
ci per i quali restano ferme le particolari norme che li
disciplinano.
Art. 13.
Modi?che al T.U.L.P.S.
1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono appor-
tate le seguenti modi?cazioni:
a)
all?’articolo 13, primo comma, le parole: ?“un
anno, computato?” sono sostituite dalle seguenti: ?“tre anni,
computati?”;
b)
all?’articolo 42, terzo comma, è aggiunto, in ?ne, il
seguente periodo: ?“La licenza ha validità annuale?”;
c)
all?’articolo 51, primo comma, le parole: ?“dura-
no ?no al 31 dicembre dell?’anno in cui furono rilasciate?”
sono sostituite dalle seguenti: ?“hanno validità di due anni
dalla data del rilascio?”;
d)
all?’articolo 75
-bis
, comma 1, l?’ultimo periodo è
soppresso;
e)
all?’articolo 99, primo comma, le parole: ?“agli otto
giorni?” sono sostituite dalle seguenti: ?“ai trenta giorni?”;
f)
all?’articolo 115:
1) al primo comma, le parole: ?“senza licenza del
Questore?” sono sostituite dalle seguenti: ?“senza darne co-
municazione al Questore?”;
2) al secondo e al quarto comma, la parola: ?“licen-
za?” è sostituita dalla seguente: ?“comunicazione?”;
3) il sesto comma è sostituito dal seguente: ?“Le
attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di
terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si ap-
plica il quarto comma del presente articolo e la licenza del
questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero
senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge
o di regolamento e quelle disposte dall?’autorità.?”;
g)
gli articoli 12, primo comma, 86, secondo com-
ma, 107, 115, terzo comma, sono abrogati.
2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo
comma, 159, 173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, sono abrogati.
Art. 14.
Sempli?cazione dei controlli sulle imprese
1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese
le aziende agricole, è ispirata, fermo quanto previsto dalla
normativa comunitaria, ai principi della semplicità, della
proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempi-
menti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché
del coordinamento dell?’azione svolta dalle amministra-
zioni statali, regionali e locali.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all?’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e