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Supplemento ordinario n. 27/L
alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale -
n
.
33
9-2-2012
c)
all?’articolo 119, comma 4, la lettera b
-bis
), inse-
rita dall?’articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2011,
n. 59, è soppressa;
d)
all?’articolo 122, comma 2, l?’ultimo periodo è
soppresso;
e)
all?’articolo 126, comma 6, come modi?cato dal
decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: ?“, pre-
via veri?ca della sussistenza dei requisiti ?sici e psichici
presso una commissione medica locale, ai sensi dell?’arti-
colo 119, comma 4, lettera b
-bis
?” sono soppresse.
2. Fermo restando quanto previsto dall?’articolo 28 del
decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, la disposizione
di cui all?’articolo 2, comma 1, lettera
b)
, dello stesso de-
creto legislativo entra in vigore alla data di pubblicazione
del presente decreto.
3. Nelle more dell?’entrata in vigore delle disposizioni
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fermo
restando quanto previsto dall?’articolo 115, comma 2, del
Codice della strada, i titolari di certi?cato di idoneità alla
guida del ciclomotore ovvero di patente di guida, al com-
pimento dell?’ottantesimo anno di età, rinnovano la validi-
tà dei predetti titoli abilitativi ogni due anni.
4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, provvede a modi?care l?’ar-
ticolo 330 del regolamento di esecuzione e di attuazione
del Codice della strada, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in conformità
alle modi?che introdotte dalla lettera
a)
del comma 1.
5. All?’articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono appor-
tate le seguenti modi?cazioni:
a)
alla lettera
b)
, le parole: ?“in aggiunta a quelli fe-
stivi;?” sono sostituite dalle seguenti: ?”in aggiunta a quelli
festivi, da individuarsi in modo da contemperare le esi-
genze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili
condizioni di traf?co, con gli effetti che i divieti deter-
minano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema
economico produttivo nel suo complesso.?” ;
b)
la lettera
c)
è soppressa.?”.
6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE)
n. 1071/2009, sono dispensate dalla frequenza di uno
speci?co corso di formazione preliminare per l?’esame
di idoneità professionale le persone che hanno assolto
all?’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione
secondaria di secondo grado; sono dispensate dall?’esame
per la dimostrazione dell?’idoneità professionale le perso-
ne che dimostrano di aver diretto, in maniera continuati-
va, l?’attività in una o più imprese di trasporto italiane o
comunitarie da almeno dieci anni precedenti il 4 dicem-
bre 2009 e siano in attività alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Restano fermi i corsi di formazione
previsti ai sensi dell?’articolo 8, paragra? 5 e 6, del regola-
mento (CE) n. 1071/2009.
7. Il centro di coordinamento delle informazioni sul
traf?co, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui
all?’articolo 73 del decreto del Presidente della Repub-
blica 16 dicembre 1992, n. 495, è autorizzato ad af?dare
in concessione, ai sensi dell?’articolo 30, del decreto le-
gislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di produzione,
distribuzione e trasmissione, sul canale radiofonico e te-
levisivo, delle informazioni sul traf?co e sulla viabilità,
nonché ogni altro servizio utile al proprio funzionamento,
qualora da detto af?damento derivi un minor onere per il
bilancio dello Stato.
8. A decorrere dall?’anno 2012 il controllo obbligatorio
dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli
e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento
della revisione obbligatoria periodica del mezzo.
9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al
trasporto su strada disciplinati dal regolamento (CEE)
n. 3821/85, e successive modi?cazioni, sono controllati
ogni due anni dalle of?cine autorizzate alla riparazione
degli apparecchi stessi. L?’attestazione di avvenuto con-
trollo biennale deve essere esibita in occasione della revi-
sione periodica prevista dall?’articolo 80 del decreto legi-
slativo 30 aprile 1992, n. 285.
10. All?’articolo 10 del decreto-legge 6 febbraio 1987,
n. 16, convertito, con modi?cazioni, dalla legge 30 marzo
1987, n. 132, sono apportate le seguenti modi?cazioni:
a)
i commi 1 e 4 sono abrogati;
b)
al comma 2, dopo le parole: ?“Le of?cine?” sono
inserite le seguenti: ?“autorizzate alla riparazione dei ta-
chigra??” e le parole: ?“di cui al comma 1?” sono soppresse.
Capo III
S
EMPLIFICAZIONI
PER
LE
IMPRESE
Sezione
I
S
EMPLIFICAZIONI
IN
MATERIA
DI
AUTORIZZAZIONI
PER
L
?’
ESERCIZIO
DELLE
ATTIVITÀ
ECONOMICHE
E
DI
CONTROLLI
SULLE
IMPRESE
Art. 12.
Sempli?cazione procedimentale
per l?’esercizio di attività economiche
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di li-
beralizzazione delle attività economiche e di riduzione
degli oneri amministrativi per le imprese e tenendo conto
anche dei risultati del monitoraggio di cui all?’articolo 11,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
7 settembre 2010, n. 160, le Regioni, le Camere di com-
mercio industria agricoltura e artigianato, i comuni e le
loro associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite,
le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e
le associazioni di categoria interessate possono stipula-
re convenzioni, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e la sempli?cazione e per lo sviluppo
economico, sentita la Conferenza uni?cata Stato regioni
ed autonomie locali, per attivare percorsi sperimentali di
sempli?cazione amministrativa per gli impianti produtti-
vi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio, in
ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche me-
diante deroghe alle procedure ed ai termini per l?’esercizio
delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti
partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazio-
ne pubblica.