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Supplemento ordinario n. 27/L
alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale -
n
.
33
9-2-2012
Art. 7.
Disposizioni in materia di scadenza dei documenti
d?’identità e di riconoscimento
1. I documenti di identità e di riconoscimento di cui
all?’articolo 1, comma 1, lettere
c)
,
d)
ed
e)
, del decre-
to del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validità ?no alla
data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titola-
re, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe
altrimenti prevista per il documento medesimo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai do-
cumenti rilasciati o rinnovati dopo l?’ entrata in vigore del
presente decreto.
3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle ammi-
nistrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, hanno durata
decennale.
Art. 8.
Sempli?cazioni per la partecipazione a concorsi e prove
selettive, nonché norme sulla composizione della
Commissione per l?’ esame di avvocato
1. Le domande per la partecipazione a selezioni e con-
corsi per l?’assunzione nelle pubbliche amministrazioni
centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 sono in-
viate esclusivamente per via telematica secondo le moda-
lità di cui all?’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi in contrasto
con la presente disposizione. Le amministrazioni provve-
dono a quanto previsto dal presente comma con le risorse
umane, strumentali e ?nanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della ?nan-
za pubblica.
2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto
previsto nel comma 1.
3. L?’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modi?cazioni, è so-
stituito dal seguente:
?“3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di
livello comunitario, all?’equiparazione dei titoli di studio
e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il
Ministero dell?’istruzione, dell?’università e della ricerca.
Con eguale procedura si stabilisce l?’equivalenza tra i tito-
li accademici e di servizio rilevanti ai ?ni dell?’ammissio-
ne al concorso e della nomina.?”.
4. All?’articolo 22, comma 3, del regio decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modi?cazio-
ni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, le parole: ?“un tito-
lare ed un supplente sono professori ordinari o associati
di materie giuridiche presso un?’università della Repub-
blica ovvero presso un istituto superiore?” sono sostituite
dalle seguenti: ?“un titolare ed un supplente sono profes-
sori ordinari, professori associati o ricercatori di materie
giuridiche presso un?’università della Repubblica ovvero
presso un istituto superiore.?”.
Art. 9.
Dichiarazione unica di conformità degli impianti termici
1. Con decreto del Ministro dell?’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo eco-
nomico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è
approvato il modello di dichiarazione unica di conformità
che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del de-
creto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37, e la dichiarazione di cui all?’articolo 284, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. La dichiarazione unica di conformità e la documen-
tazione allegata sono conservate presso la sede dell?’inte-
ressato ed esibite, a richiesta dell?’amministrazione, per i
relativi controlli. Resta fermo l?’obbligo di comunicazione
ai ?ni del rilascio del certi?cato di agibilità da parte del
comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura
di gas, energia elettrica o acqua.
Art. 10.
Parcheggi pertinenziali
1. L?’articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989,
n. 122, è sostituito dal seguente:
?“5. Fermo restando quanto previsto dall?’articolo 41
-se-
xies
, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modi?cazioni, e l?’immodi?cabilità dell?’esclusiva destina-
zione a parcheggio, la proprietà dei parcheggi realizzati a
norma del comma 1 può essere trasferita, anche in deroga
a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la
costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con
contestuale destinazione del parcheggio trasferito a perti-
nenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune.
I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono
essere ceduti separatamente dall?’unità immobiliare alla
quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti
di cessione sono nulli.?”.
Art. 11.
Sempli?cazioni in materia di circolazione stradale,
abilitazioni alla guida, af?damento del servizio
informazioni sul traf?co, ?“bollino blu?” e apparecchi di
controllo della velocità
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e suc-
cessive modi?cazioni, recante ?“Nuovo Codice della stra-
da?”, e di seguito denominato ?“Codice della strada?”, sono
apportate le seguenti modi?cazioni:
a)
all?’articolo 115, l?’abrogazione del comma 2
-bis
,
disposta dall?’articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile
2011, n. 59, è anticipata alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
b)
all?’articolo 119, comma 4, l?’alinea è sostituito dal
seguente: ?“4. L?’accertamento dei requisiti psichici e ?sici
è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai
competenti organi regionali ovvero dalle province auto-
nome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla
nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:?”;