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Supplemento ordinario n. 27/L
alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale -
n
.
33
9-2-2012
3. Il Governo è autorizzato ad emanare uno o più re-
golamenti ai sensi dell?’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, volti ad individuare gli ulteriori
bene?ci per l?’accesso ai quali i verbali delle commissioni
mediche integrate di cui all?’articolo 20 del citato decreto-
legge 1° luglio 2009, n. 78 attestano l?’esistenza dei requi-
siti sanitari, nonché le modalità per l?’aggiornamento delle
procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via
telematica.
4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
del Ministro per la pubblica amministrazione e la sem-
pli?cazione e dei Ministri interessati, di concerto con il
Ministro dell?’economia e delle ?nanze e con il Ministro
della salute, previa intesa con la Conferenza uni?cata di
cui all?’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sentito l?’Osservatorio nazionale sulla condizio-
ne delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo
2009, n. 18.
5. Al ?ne di dare continuità all?’attività di preparazione
in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Lon-
dra 2012, è autorizzata in favore del Comitato italiano pa-
ralimpico la spesa di 6 milioni di euro per l?’anno 2012. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dell?’autorizzazione di cui all?’articolo 7
-quinquies
,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, con-
vertito, con modi?cazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indiffe-
ribili, come ri?nanziata dall?’articolo 33, comma 1, della
legge 12 novembre 2011, n. 183.
Art. 5.
Cambio di residenza in tempo reale
1. Le dichiarazioni anagra?che di cui all?’articolo 13,
comma 1, lettere
a)
,
b)
e
c)
, del decreto del Presidente
del Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono rese nel
termine di venti giorni dalla data in cui si sono veri?ca-
ti i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella
pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell?’inter-
no. Nella modulistica è inserito il richiamo alle sanzioni
previste dall?’articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false
dichiarazioni.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sot-
toscritte di fronte all?’uf?ciale di anagrafe ovvero inviate
con le modalità di cui all?’articolo 38, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l?’uf?ciale d?’anagrafe,
nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione
delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua, previa co-
municazione al comune di provenienza, le iscrizioni ana-
gra?che. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagra?che
decorrono dalla data della dichiarazione.
4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero
si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Ove nel corso degli accertamenti svolti en-
tro il termine di cui al comma 5 emergano discordanze
con la dichiarazione resa, l?’uf?ciale di anagrafe segna-
la quanto è emerso alla competente autorità di pubblica
sicurezza.
5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento
adottato, ai sensi dell?’articolo 17, comma 1, lettera
a)
, del-
la legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell?’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la sempli?cazione, sono apportate al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, le modi?che necessarie per sempli?carne la disci-
plina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente
articolo, anche con riferimento al ripristino della posizione
anagra?ca precedente in caso di accertamenti negativi o di
veri?cata assenza dei requisiti, prevedendo altresì che, se
nel termine di quarantacinque giorni dalla dichiarazione
resa o inviata ai sensi del comma 2 non è stata effettuata la
comunicazione di cui all?’articolo 10
-bis
della legge 7 ago-
sto 1990, n. 241, con l?’indicazione degli eventuali requisiti
mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo,
quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di
fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell?’ar-
ticolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990.
6. Le disposizioni del presente articolo acquistano ef-
?cacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione
nella
Gazzetta uf?ciale
del presente decreto.
Art. 6.
Comunicazione di dati
per via telematica tra amministrazioni
1. Sono effettuate esclusivamente in modalità telema-
tica in conformità alle disposizioni di cui al decreto legi-
slativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modi?cazioni:
a)
le comunicazioni e le trasmissioni tra comu-
ni di atti e di documenti previsti dai regolamenti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396 e al decreto del Presidente della Repubbli-
ca 30 maggio 1989, n. 223, nonché dal testo unico delle
leggi per la disciplina dell?’elettorato attivo e per la tenuta
e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
b)
le comunicazioni tra comuni e questure previste
dai regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, e al decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394;
c)
le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai
?ni delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a
margine dell?’atto di matrimonio ai sensi dell?’articolo 162
del codice civile;
d)
le trasmissioni e l?’accesso alle liste di cui all?’ar-
ticolo 1937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell?’interno, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazio-
ne e la sempli?cazione, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
disciplinati le modalità e i termini per l?’attuazione del
comma 1, lettere
a)
,
b)
e
c)
.
3. Con uno o più decreti del Ministro dell?’interno, di
concerto con il Ministro della difesa, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, sono disciplinati le modalità e i termini per
l?’attuazione del comma 1, lettera
d)
.