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Supplemento ordinario n. 27/L
alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale -
n
.
33
9-2-2012
mativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utiliz-
zano i medesimi criteri per la stima e la quanti?cazione
degli oneri amministrativi introdotti o eliminati. Per oneri
amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui
cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pub-
bliche amministrazioni nell?’ambito del procedimento am-
ministrativo, compreso qualunque adempimento compor-
tante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione
e produzione di informazioni e documenti alla pubblica
amministrazione.
2
-bis
. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 ve-
ri?cate, per quanto di competenza, dal Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione
pubblica predispone, sentite le associazioni imprendito-
riali e le associazioni dei consumatori rappresentative a
livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settem-
bre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una rela-
zione complessiva, contenente il bilancio annuale degli
oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia
il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione.
La relazione è comunicata al DAGL e pubblicata nel sito
istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun
anno.
2
-ter
. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri
introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai
?ni del relativo pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori
oneri per la ?nanza pubblica, entro novanta giorni dalla
pubblicazione della relazione di cui al comma 2
-bis
, uno
o più regolamenti ai sensi dell?’articolo 17, comma 2, del-
la legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri
amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I
regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per
la pubblica amministrazione e la sempli?cazione e dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri compe-
tenti e sentite le associazioni di cui al comma 2
-bis
, nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
proporzionalità degli adempimenti amministrativi
alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in
relazione ai diversi soggetti destinatari, nonché alla di-
mensione dell?’impresa e al settore di attività;
b)
eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, cer-
ti?cazioni, comunque denominati, nonché degli adem-
pimenti amministrativi e delle procedure non necessari
rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai
soggetti destinatari e alle attività esercitate;
c)
utilizzo delle autocerti?cazioni e, ove necessario,
delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abili-
tati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte
dell?’Agenzia delle imprese;
d)
informatizzazione degli adempimenti e delle pro-
cedure amministrative, secondo la disciplina del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
e)
coordinamento delle attività di controllo al ?ne
di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la
proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli
interessi pubblici coinvolti.
2
-quater
. Per la riduzione di oneri amministrativi pre-
visti da regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri
di cui comma 2
-ter
, con regolamenti, adottati ai sensi
dell?’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica ammi-
nistrazione e la sempli?cazione, del Ministro dello svi-
luppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri competenti e sentite le
associazioni di cui al comma 2
-bis
.
2
-quinquies
. Per la riduzione di oneri amministrativi
previsti da regolamenti ministeriali, si procede, nel rispet-
to dei criteri di cui comma 2
-ter
, con decreti del Presiden-
te del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell?’artico-
lo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
la sempli?cazione, del Ministro dello sviluppo economi-
co e dei Ministri competenti per materia, sentite le asso-
ciazioni di cui al comma 2
-bis
.
2
-sexies
. Alle attività di cui al presente articolo, le am-
ministrazioni provvedono con le risorse umane, strumen-
tali e ?nanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della ?nanza pubblica.
2
-septies
. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano con riferimento agli atti normativi in materia
tributaria, creditizia e di giochi pubblici.?”.
2. All?’articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre
2005, n. 246, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.
3. All?’articolo 15, comma 2, lettera
a)
, della legge
12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti
modi?cazioni:
a)
le parole ?“dopo il comma 5?” sono sostituite dalle
seguenti: ?“dopo il comma 5- bis?”;
b)
le parole ?“5- bis.?” sono sostituite dalle seguenti:
?“5
-ter
. ?”.?”
Capo II
S
EMPLIFICAZIONI
PER
I
CITTADINI
Art. 4.
Sempli?cazioni in materia di documentazione per le
persone con disabilità e partecipazione ai giochi
paralimpici
1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui
all?’articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modi?cazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, riportano anche l?’esistenza dei requisiti sanitari
necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno in-
validi di cui al comma 2 dell?’articolo 381 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
e successive modi?cazioni, nonché per le agevolazio-
ni ?scali relative ai veicoli previsti per le persone con
disabilità.
2. Le attestazioni medico legali richieste per l?’accesso
ai bene?ci di cui al comma 1 possono essere sostituite dal
verbale della commissione medica integrata. Il verbale è
presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell?’atto
di notorietà sulla conformità all?’originale, resa dall?’istan-
te ai sensi dell?’articolo 19 del testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia di documenta-
zione amministrativa di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì
dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato,
sospeso o modi?cato.