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Supplemento ordinario n. 27/L
alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale -
n
.
33
9-2-2012
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n.
5
.
Disposizioni urgenti in materia di sempli?cazione e di
sviluppo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ema-
nare disposizioni per la sempli?cazione e lo sviluppo, al
?ne di assicurare, nell?’attuale eccezionale situazione di
crisi internazionale e nel rispetto del principio di equità,
una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e
le imprese e la crescita, dando sostegno e impulso al siste-
ma produttivo del Paese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adot-
tata nella riunione del 27 gennaio e del 3 febbraio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la
sempli?cazione, del Ministro dello sviluppo economico,
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Mi-
nistro dell?’istruzione, dell?’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell?’economia e delle ?nanze,
il Ministro dell?’interno, il Ministro dell?’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e il Ministro per i beni e le attività
culturali;
E
MANA
il seguente decreto-legge:
T
ITOLO
I
D
ISPOSIZIONI
IN MATERIA DI
SEMPLIFICAZIONI
Capo I
D
ISPOSIZIONI GENERALI
IN MATERIA DI
SEMPLIFICAZIONI
Art. 1.
Modi?che alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia
di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi
1. All?’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i
commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
?“8. La tutela in materia di silenzio dell?’amministrazio-
ne è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso
proposto avverso il silenzio inadempimento dell?’ammi-
nistrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte
dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimen-
to nei termini costituisce elemento di valutazione della
performance individuale, nonché di responsabilità disci-
plinare e amministrativo-contabile del dirigente e del fun-
zionario inadempiente.
9
-bis
. L?’organo di governo individua, nell?’ambito delle
?gure apicali dell?’amministrazione, il soggetto cui attri-
buire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell?’ipotesi
di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera
attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigen-
te preposto all?’uf?cio o in mancanza al funzionario di più
elevato livello presente nell?’amministrazione.
9
-ter
. Decorso inutilmente il termine per la conclu-
sione del procedimento o quello superiore di cui al com-
ma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al
comma 9
-bis
perché, entro un termine pari alla metà di
quello originariamente previsto, concluda il procedimen-
to attraverso le strutture competenti o con la nomina di un
commissario.
9
-quater
. Il responsabile individuato ai sensi del com-
ma 9
-bis
, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica
all?’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipo-
logia e strutture amministrative competenti, nei quali non
è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla
legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono
all?’attuazione del presente comma, con le risorse umane,
strumentali e ?nanziarie disponibili a legislazione vigen-
te, senza nuovi o maggiori oneri a carico della ?nanza
pubblica.
9
-quinquies
. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su
istanza di parte è espressamente indicato il termine pre-
visto dalla legge o dai regolamenti di cui all?’articolo 2 e
quello effettivamente impiegato.?”.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applica-
no nei procedimenti tributari e in materia di giochi pub-
blici, per i quali restano ferme le particolari norme che li
disciplinano.
Art. 2.
Sempli?cazione delle procedure amministrative
mediante SCIA
1. All?’articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
al comma 1, dopo le parole: ?“decreto del Presidente del-
la Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché?” sono
inserite le seguenti: ?“, ove espressamente previsto dalla
normativa vigente,?”.
Art. 3.
Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in
tema di veri?ca dell?’impatto della regolamentazione - VIR
1. All?’articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180,
il comma 2 è sostituito dai seguenti:
?“2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministra-
zioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli
oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, intro-
dotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso
dell?’anno precedente, come valutati nelle relative analisi
di impatto della regolamentazione (AIR), in conformità
ai criteri di cui all?’articolo 6, comma 3. Per gli atti nor-