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Art. 45
Disposizioni in materia edilizia
1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti
equivalenti comunque denominati nonche' degli interventi in diretta
attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta
delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali
all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, e' a
carico del titolare del permesso di costruire e non trova
applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi
diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la
loro idoneita' deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata
dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su
conforme parere dello stesso Consiglio.";
b) all'articolo 59, comma 2, le parole ", sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici," sono eliminate.
3. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
le parole: "Presidente del Consiglio dei Ministri" sono sostituite
dalle seguenti: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".
4. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 16 luglio 2009, le parole: "Presidente del Consiglio dei
Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti".
Art. 46
Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale
1. Al fine di promuovere la realizzazione di infrastrutture di
collegamento tra i porti e le aree retro portuali, le autorita'
portuali possono costituire sistemi logistici che intervengono,
attraverso atti d'intesa e di coordinamento con le regioni, le
province ed i comuni interessati nonche' con i gestori delle
infrastrutture ferroviarie.
2. Le attivita' di cui al comma 1 devono realizzarsi in ottemperanza
a quanto previsto dalla normativa comunitaria, avendo riguardo ai
corridoi transeuropei e senza causare distorsione della concorrenza
tra i sistemi portuali.
3. Gli interventi di coordinamento devono essere mirati
all'adeguamento dei piani regolatori portuali e comunali per le
esigenze di cui al comma 2, che, conseguentemente, divengono
prioritarie nei criteri di destinazione d'uso delle aree.
4. Nei terminali retro portuali, cui fa riferimento il sistema
logistico, il servizio doganale e' svolto dalla medesima
articolazione territoriale dell'amministrazione competente che
esercita il servizio nei porti di riferimento, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.