Pagina 499 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima
della medesima data; ai fini del calcolo dell'eventuale superamento
del limite previsto dal predetto articolo 4, comma 2, lettera v), del
decreto-legge n. 70 del 2011, non sono considerati gli importi
relativi a varianti gia' approvate alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto-legge.
4. All'articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, le parole da: "ricevuti dalle Regioni" fino a:
"gestori di opere interferenti", sono sostituite dalle seguenti:
"pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
b) il comma 10-bis e' sostituito dal seguente:
"10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri
2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero
01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari
sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Alle opere i cui progetti
preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le
disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.".
5. Alla legge 11 novembre 2011, n. 180, l'articolo 12 e' soppresso.
6. All'articolo 140, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo le parole: "in caso di
fallimento dell'appaltatore", sono aggiunte le seguenti: "o di
liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso" e, dopo le
parole "ai sensi degli art. 135 e 136", sono aggiunte le seguenti: "o
di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252".
7. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di
appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie
imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed
economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti
funzionali.
1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi
comprese quelle disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV,
nonche' delle connesse opere integrative o compensative, deve
garantire modalita' di coinvolgimento delle piccole e medie
imprese.".
8. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 112 e' inserito il seguente:
"Art. 112-bis
(Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20
milioni di euro)
1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di
euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'art. 55
comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a
base di gara e' indetta una consultazione preliminare, garantendo il
contraddittorio tra le parti.
b) all'articolo 206, comma 1, dopo le parole "87; 88; 95; 96;" sono
inserite le seguenti: "112-bis;".
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano alle procedure i
cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.