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Art. 47
Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie
1. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le
parole: "ferroviarie e stradali" sono sostituite dalle seguenti:
"ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico".
2. Nelle more della stipula dei contratti di servizio pubblico il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
corrispondere a Trenitalia SpA le somme previste per l'anno 2011 dal
bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di
servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in
applicazione della vigente normativa comunitaria.
Art. 48
Clausola di finalizzazione
1. Le maggiori entrate erariali derivanti dal presente decreto sono
riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere
destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi
di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della
eccezionalita' della situazione economica internazionale. Con
apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata
contabilizzazione.
Art. 49
Norma di copertura
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, di
cui, rispettivamente, all'articolo 1, all'articolo 2, all'articolo 3,
comma 4, all'articolo 4, all'articolo 8, comma 4, all'articolo 9,
all'articolo 13, commi 13 e 20, all'articolo 15, all'articolo 16,
comma 1, all'articolo 18, comma 1, lettera b), all'articolo 20,
all'articolo 21, comma 5, all'articolo 24, comma 27, all'articolo 30,
commi 1 e 3 e all'articolo 42, comma 9, pari complessivamente a
6.882,715 milioni di euro per l'anno 2012, a 11.162,733 milioni di
euro per l'anno 2013, a 12.669,333 milioni di euro per l'anno 2014, a
13.108,628 milioni di euro per l'anno 2015, a 14.630,928 milioni di
euro per l'anno 2016, a 14.138,228 milioni di euro per l'anno 2017, a
14.456,228 milioni di euro per l'anno 2018, a 14.766,128 milioni di
euro per l'anno 2019, a 15.078,428 milioni di euro per l'anno 2020, a
15.390,728 milioni di euro per l'anno 2021, a 15.703,028 di euro per
l'anno 2022 e a 15.721,128 milioni di euro a decorrere dall'anno
2023, si provvede con quota parte delle maggiori entrate e delle
minori spese derivanti dal presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 50
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e