Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 22806, del 13 dicembre 1995,
al fine di aggiornare i documenti di protezione civile per le
finalita' di gestione del rischio idraulico a valle delle dighe.
13. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle disposizioni
di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n.
139, nonche' della direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 febbraio 2004, i concessionari e i gestori delle grandi
dighe sono tenuti a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per via telematica ed in tempo reale, i dati idrologici e
idraulici acquisiti presso le dighe, comprese le portate scaricate e
derivate, secondo le direttive impartite dal predetto Ministero.
14. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita
poteri sostitutivi nei confronti di concessionari e dei richiedenti
la concessione in caso di inottemperanza degli stessi alle
prescrizioni impartite nell'ambito dell'attivita' di vigilanza e
controllo sulla sicurezza; in tali condizioni puo' disporre gli
accertamenti, le indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni
necessarie al recupero delle condizioni di sicurezza delle dighe,
utilizzando a tale scopo le entrate provenienti dalle contribuzioni
di cui all'articolo 2, commi 172 e 173, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, con obbligo di rivalsa nei confronti dei soggetti
inadempienti.
15. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8 agosto 1994, n.
507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n.
584, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura
metallica, realizzate antecedentemente all'entrata in vigore della
legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico
delle opere anche complementari e accessorie degli sbarramenti. Per
le opere realizzate successivamente i concessionari o i richiedenti
la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono tenuti a
presentare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
i collaudi statici delle opere stesse redatti ai sensi della
normativa sopra indicata.
Art. 44
Disposizioni in materia di appalti pubblici
1. Al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei
lavoratori, nonche' la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione
delle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro nella misura
minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro restano comunque disciplinati:
a) dall'articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87, commi 3 e 4; ed
89, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
c) dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81.
2. L'articolo 81, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e' abrogato.
3. L'articolo 4, comma 2, lettere n) e v), del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi
contenute si applicano ai contratti stipulati successivamente alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; ai contratti
gia' stipulati alla predetta data continuano ad applicarsi le
disposizioni dell'articolo 132, comma 3, e dell'articolo 169 del