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normativa pro-tempore vigente, non si applicano le disposizioni del
Titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e non sono necessari ulteriori
autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati.
7. Al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe, aventi le
caratteristiche dimensionali di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti individua in ordine di priorita',
anche sulla base dei risultati delle verifiche di cui all'articolo 4,
comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, le dighe per le
quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di
interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza, a carico
dei concessionari o richiedenti la concessione, fissandone i tempi di
esecuzione.
8. Ai fini del recupero delle capacita' di invaso e del ripristino
delle originarie condizioni di sicurezza il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le regioni e le
provincie autonome, individua, in ordine di priorita' e sulla base
anche dei progetti di gestione degli invasi ai sensi dell'articolo
114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, le grandi dighe per le quali sia necessaria e urgente
la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi.
9. I concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione
d'acqua da grandi dighe che non abbiano ancora redatto il progetto di
gestione dell'invaso ai sensi dell'articolo 114, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a provvedere entro il
30 giugno 2012 e ad attuare gli interventi individuati ai sensi del
comma 8 del presente articolo, entro due anni dall'approvazione del
progetto di gestione.
10. Per le dighe che hanno superato una vita utile di cinquanta
anni, decorrenti dall'avvio degli invasi sperimentali di cui
all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
novembre 1959, n. 1363, i concessionari o i richiedenti la
concessione sono tenuti a presentare al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto, il piano di manutenzione dell'impianto di
ritenuta di cui all'articolo 93, comma 5, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e all'articolo 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per l'approvazione e
l'inserimento in forma sintetica nel foglio di condizioni per
l'esercizio e la manutenzione della diga.
11. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 6,
comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, i concessionari o i
richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al predetto
Ministero, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, gli elaborati di consistenza delle opere di derivazione ed
adduzione, comprese le condotte forzate, i relativi atti di collaudo,
i piani di manutenzione, unitamente alle asseverazioni straordinarie
sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di manutenzione delle
citate opere dell'ingegnere designato responsabile ai sensi
dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
Il Ministero integra il foglio di condizioni per l'esercizio e la
manutenzione delle dighe con le disposizioni riguardanti le predette
opere.
12. Entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti procede, d'intesa con il
Dipartimento della protezione civile, alla revisione dei criteri per
l'individuazione delle "fasi di allerta" di cui alla circolare della