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le attivita' culturali", sono abrogate le seguenti parole: "Legge 30
marzo 1965, n. 340"nonche' "Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2,
comma 8". Le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno
scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali del Ministero
per i beni e le attivita' culturali, versate all'erario sono
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, con imputazione ai
capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in
mancanza, ad appositi capitoli di nuova istituzione. Le predette
somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per
il quale sono state elargite.
Art. 43
Alleggerimento e semplificazione delle procedure,
riduzione dei costi e altre misure
1. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove
comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti
ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza
pubblica, sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS, si
pronuncia entro trenta giorni e, successivamente, approvati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
2. Gli aggiornamenti o le revisioni delle concessioni autostradali
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che non
comportano le variazioni o le modificazioni di cui al comma 1 sono
approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
3. Gli aggiornamenti o le revisioni delle concessioni autostradali,
i cui schemi di atti aggiuntivi sono gia' stati sottoposti al parere
del CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
4. Sono abrogati il comma 2, ultimo periodo, dell'articolo
8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e il comma 4
dell'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
5. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 4 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e
successive modificazioni, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il
seguente:
"2-ter. I contratti di concessione di costruzione e gestione e
di sola gestione nel settore stradale e autostradale sono affidati
secondo le procedure previste all'articolo 144 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ovvero
all'articolo 153 del medesimo decreto.
6. Ai fini della realizzazione di nuovi impianti tecnologici e
relative opere civili strettamente connesse alla realizzazione e
gestione di detti impianti, accessori e funzionali alle
infrastrutture autostradali e stradali esistenti per la cui
realizzazione siano gia' stati completati i procedimenti di
approvazione del progetto e di localizzazione in conformita' alla