convenienza economica, possono prevedere nel piano economico
finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in
proprieta' o in diritto di godimento di beni immobili nella loro
disponibilita' o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero
valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico finanziario
della concessione. Le modalita' di utilizzazione ovvero di
valorizzazione dei beni immobili sono definite unitamente
all'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 97 e
costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio
economico finanziario della concessione.".
2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 11, e' aggiunto il seguente periodo:
"La gestione funzionale ed economica puo' anche riguardare,
eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere direttamente
connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella
stessa.";
b) all'articolo 143, comma 1, dopo le parole: "gestione
funzionale ed economica" sono inserite le seguenti: "eventualmente
estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o
in parte gia' realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto
della concessione e da ricomprendere nella stessa";
c) all'articolo 143, comma 4, dopo le parole: "anche un prezzo"
sono inserite le seguenti: "nonche', eventualmente, la gestione
funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere
gia' realizzate".
3 Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai contratti di
concessione i cui bandi con cui si indice una gara siano pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Al comma 8 dell'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di
assicurare il rientro del capitale investito e l'equilibrio
economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per le nuove
concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata
puo' essere stabilita fino a cinquanta anni."
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai contratti di
concessione i cui bandi con cui si indice una gara siano pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo disciplina, con proprio regolamento adottato ai
sensi degli articoli 5, comma 2, 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma
3, 42, comma 3, e 191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7
settembre 2005 n. 209, le modalita', i limiti e le condizioni alle
quali le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni
possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi degli
articoli 38, comma 1, e 42-bis, comma 1, attivi costituiti da
investimenti nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie,
portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della
produzione e trasporto di energia e fonti energetiche.
7. Gli investimenti in questione possono essere rappresentati da
azioni di societa' esercenti la realizzazione e la gestione delle
infrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime e da quote di
OICR armonizzati che investano nelle predette categorie di titoli.
8. All'articolo 18, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
dopo le parole: "alla data di entrata in vigore della presente
legge,", sono inserite le seguenti parole: "nonche' di nuove opere di
infrastrutturazione ferroviaria metropolitana e di sviluppo ed
ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari
inerenti i porti nazionali appartenenti alla rete strategica
transeuropea di trasporto essenziale (CORE TEN-T NETWORK)".
9. Nell'Elenco 1, recante "Disposizioni legislative autorizzative di
riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007, n.
244, al numero 14, rubricato "Ministero per i beni e le attivita' e