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preliminare. Nei trenta giorni successivi il Ministero valuta la
compatibilita' delle proposte e richieste pervenute dalle pubbliche
amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti con le
indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato
e, nel caso in cui verifichi il rispetto di tutte le condizioni di
cui al comma 2, il progetto definitivo viene approvato con il decreto
di cui al comma 1.
4. L'approvazione del progetto definitivo con il decreto di cui
al comma 1, comporta gli effetti dell'articolo 166 comma 5, e la
dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera. Per quanto riguarda
l'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilita' si
applica l'articolo 166, comma 2.
5. Il termine di cui all'articolo 170, comma 3, per
l'indicazione delle interferenze non rilevate dal soggetto
aggiudicatore e' pari a quarantacinque giorni ed il programma di
risoluzione, approvato con il decreto di cui al comma 2 unitamente al
progetto definitivo, e' vincolante per gli enti gestori di reti o
opere destinate al pubblico servizio, con gli effetti dell'articolo
170, commi 4 e 5.";
b) all'articolo 163, comma 2, dopo la lettera f-bis) e' inserita la
seguente:
"f-ter) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso
sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati,
previo accesso agli stessi; a tal fine puo' avvalersi, ove
necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante la
sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.".
3. All'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003 n.
350 e successive modificazioni e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per i contributi destinati alla realizzazione delle opere
pubbliche, il decreto di cui al presente comma e' emanato entro il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della delibera CIPE che assegna definitivamente le risorse.
In relazione alle infrastrutture di interesse strategico di cui alla
parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, detto termine e' pari a trenta giorni e decorre dalla data di
pubblicazione del bando ai sensi degli articoli 165, comma 5-bis, e
166, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo. In caso di
criticita' procedurali tali da non consentire il rispetto dei
predetti termini il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti
determinazioni.
4. Al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla
realizzazione delle opere pubbliche, le delibere assunte dal CIPE
relativamente ai progetti di opere pubbliche, sono formalizzate e
trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro
trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la
delibera. In caso di criticita' procedurali tali da non consentire il
rispetto del predetto termine il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti
determinazioni.
5. Per le delibere del CIPE di cui al comma 4, sottoposte al
controllo preventivo della Corte dei Conti, i termini previsti
dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e
successive modificazioni, sono ridotti di un terzo.
Art. 42
Misure per l'attrazione di capitali privati
1. All'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di