per il reperimento delle risorse relative al finanziamento delle
opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, per
ciascuna infrastruttura i soggetti aggiudicatori presentano al
Ministero lo studio di fattibilita', redatto secondo modelli definiti
dal Cipe e comunque conformemente alla normativa vigente. Il
Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione, anche
avvalendosi del supporto dell'Unita' tecnica di finanza di progetto
di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, nel caso,
sentito il soggetto di cui all'articolo 163, comma 4, lettera b),
verifica l'adeguatezza dello studio di fattibilita', anche in ordine
ai profili di bancabilita' dell'opera; qualora siano necessarie
integrazioni allo stesso, il termine e' prorogato di trenta giorni. A
questo fine la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, e la
Valutazione di Impatto Ambientale, sono coordinate con i tempi sopra
indicati.
2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 169 e' inserito il seguente:
"Art. 169-bis (Approvazione unica progetto preliminare)
1. Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
il CIPE puo' valutare il progetto preliminare, istruito secondo le
previsioni dell'articolo 165, ai fini dell'approvazione unica dello
stesso, assicurando l'integrale copertura finanziaria del progetto.
In caso di opere finanziate a carico della finanza pubblica, la
delibera CIPE relativa al progetto preliminare deve indicare un
termine perentorio, a pena di decadenza dell'efficacia della delibera
e del finanziamento, per l'approvazione del progetto definitivo. In
caso di approvazione unica del progetto preliminare, che comporta gli
effetti dell'articolo 165 comma 7, il progetto definitivo e'
approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare
per i profili di rispettiva competenza, sentito il Dipartimento per
la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con le modalita' di cui al presente articolo e sempre che
siano rispettate le condizioni previste al comma 2. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti fornisce al CIPE comunicazione
periodica sulle avvenute approvazioni dei progetti definitivi e sullo
stato di avanzamento delle opere.
2. Il progetto definitivo e' corredato, oltre che dalla relazione
del progettista prevista dall'art. 166 comma 1, da una ulteriore
relazione del progettista, confermata dal responsabile del
procedimento, che attesti:
a) che il progetto definitivo rispetta le prescrizioni e tiene
conto delle raccomandazioni impartite dal CIPE;
b) che il progetto definitivo non comporta varianti
localizzative rilevanti ai sensi dell'articolo 167, comma 6;
c) che la realizzazione del progetto definitivo non comporta il
superamento del limite di spesa fissato dal CIPE in sede di
approvazione del progetto preliminare.
3. Il progetto definitivo e' rimesso da parte del soggetto
aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna
delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE
e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare
permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche' ai gestori
di opere interferenti. Nel termine perentorio di quarantacinque
giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni
competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare
motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il
progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la
localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel
rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e
delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto