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(CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono
trasportarli, in conto proprio, per una quantita' massima fino a 30
chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite
termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi
della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul registro di
carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto
dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di
cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono
assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la
compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di
trasporto di cui all' articolo 193 del medesimo decreto. I formulari
sono gestiti e conservati con modalita' idonee all'effettuazione del
relativi controlli cosi' come previsti dal predetto articolo 193 del
decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire
presso la sede dei soggetti esercenti le attivita' di cui al presente
comma.
9. La documentazione e le certificazioni attualmente richieste ai
fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni
e attivita' culturali previste dagli articoli 15, comma 1, lettere g)
ed h), e 100, comma 2, lettere e) ed f), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
sostituite da un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le
attivita' culturali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente
sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attivita' cui i
benefici si riferiscono. Il Ministero per i beni e le attivita'
culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modificazioni.
Capo IV
Misure per lo sviluppo infrastrutturale
Art. 41
Misure per le opere di interesse strategico
1. Fatte salve le priorita' gia' deliberate in sede Cipe,
all'articolo 161 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i
commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti:
"1-bis. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il Documento
di finanza pubblica individua, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, l'elenco delle infrastrutture da
ritenersi prioritarie sulla base dei seguenti criteri generali:
a) coerenza con l'integrazione con le reti europee e
territoriali;
b) stato di avanzamento dell'iter procedurale;
c) possibilita' di prevalente finanziamento con capitale
privato.
1-ter. Per le infrastrutture individuate nell'elenco di cui al
comma 1-bis sono indicate:
a) le opere da realizzare;
b) il cronoprogramma di attuazione;
c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica;
d) la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale
privato.
1-quater. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari