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3. Allo scopo di facilitare l'impiego del lavoratore straniero nelle
more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dopo il comma 9
dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e'
inserito il seguente comma:
"9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di
soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni
di cui al precedente comma, il lavoratore straniero puo'
legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere
temporaneamente l'attivita' lavorativa fino ad eventuale
comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare
anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei
motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
L'attivita' di' lavoro di cui sopra puo' svolgersi alle seguenti
condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero
all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le
modalita' previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di
rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del
permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o
entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta
attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di
rinnovo del permesso."
4. In materia di semplificazione degli obblighi di tenuta ed
annotazione del registro dei lavoratori, al comma 3 dell'articolo 39
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, le parole "entro il giorno 16", sono sostituire
con le seguenti: "entro la fine".
5. In materia di bonifica dei siti inquinati, per semplificare gli
adempimenti delle imprese, al comma 7 dell'articolo 242 del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo, e' inserito
il seguente: " Nel caso di interventi di bonifica o di messa in
sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari
complessita' a causa della natura della contaminazione, degli
interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o
dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il
progetto puo' essere articolato per fasi progettuali distinte al fine
di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole
aree o per fasi temporali successive." Al comma 9 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole "con attivita' in
esercizio" sono soppresse. Possono essere altresi' autorizzati
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in
sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purche' non
compromettano la possibilita' di effettuare o completare gli
interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate
misure di prevenzione dei rischi.
6. Al fine di semplificare gli adempimenti delle imprese di
auto-riparazione, il decreto del Ministero dei Trasporti e della
Navigazione del 30 luglio 1997, n. 406 - Regolamento recante le
dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese
esercenti attivita' di autoriparazione, e' abrogato.
7. In materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi di
registrazione C.O.V. (Composti Organici Volatili) per la vendita dei
prodotti ai consumatori finali, all'articolo 2, comma 1, lett. o) del
decreto legislativo 27 marzo 2006 n. 161, le parole "o per gli
utenti" sono soppresse.
8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti
speciali per talune attivita', i soggetti che svolgono le attivita'
di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente,
tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure,
pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo