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concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle
disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del
rischio derivante dalla concessione di detta garanzia.
5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro
dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze, puo' essere modificata la misura delle commissioni per
l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a pena di
decadenza, in relazione alle diverse tipologie di intervento del
Fondo di cui al comma 1.
6. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro
dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze, sono definite le modalita' e le condizioni per
l'eventuale cessione a terzi e la controgaranzia degli impegni
assunti a carico del Fondo di cui al comma 1, le cui rinvenienze
confluiscono al medesimo Fondo.
7. In materia di patrimonializzazione dei Confidi, al capitale
sociale dei confidi e delle banche di cui ai commi 29 e 32
dell'articolo 13 del dl. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella
legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche in deroga
alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di
partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti
pubblici e privati, purche' le piccole e medie imprese socie
dispongano almeno della meta' piu' uno dei voti esercitabili
nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano
funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata
all'assemblea.
Art. 40
Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese
1. In materia di semplificazione degli adempimenti per la
registrazione dei clienti nelle strutture ricettizie, al comma 3
dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, le parole: "I soggetti
di cui al comma 1 sono altresi' tenuti a comunicare all'autorita'
locale di pubblica sicurezza le generalita' delle persone alloggiate,
mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore
successive al loro arrivo, In alternativa, il gestore puo' scegliere
di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine,
alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle
predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax
secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno"
sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui al comma i sono
altresi' tenuti a comunicare entro le ventiquattrore successive
all'arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalita'
delle persone alloggiate mediante l'invio dei dati contenuti nella
predetta scheda con mezzi informatici o telematici secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali."
2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono
apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196:
a) all'articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole "persona
giuridica, ente od associazione" sono soppresse e le parole
"identificati o identificabili" sono sostituite dalle parole
"identificata o identificabile".
b) All'articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole "la
persona giuridica, l'ente o l'associazione" sono soppresse.
c) Il comma 3-bis dell'articolo 5 e' abrogato.
d) Al comma 4, dell'articolo 9, l'ultimo periodo e' soppresso.
e) La lettera h) del comma i dell'articolo 43 e' soppressa.