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Capo III
Misure per lo sviluppo industriale
Art. 38
Misure in materia di politica industriale
1. All'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "e per i quali sussiste apposito stanziamento di
bilancio" sono soppresse;
b) dopo la lettera c-ter) e' aggiunta la seguente lettera:
"c-quater) iniziative e programmi di ricerca e sviluppo realizzati
nell'ambito dei progetti di innovazione industriale di cui
all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."
Art. 39
Misure per le micro, piccole e medie imprese
1. In materia di fondo di garanzia a favore delle piccole e medie
imprese, la garanzia diretta e la controgaranzia possono essere
concesse a valere sulle disponibilita' del Fondo di garanzia a favore
delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett.
a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed
integrazioni, fino all'80 per cento dell'ammontare delle operazioni
finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in
tutto il territorio nazionale, purche' rientranti nei limiti previsti
dalla vigente normativa comunitaria. La misura della copertura degli
interventi di garanzia e controgaranzia, nonche' la misura della
copertura massima delle perdite e' regolata in relazione alle
tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese
beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree
geografiche, con decreto di natura non regolamentare, adottato dal
Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze.
2. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per ogni
operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo di cui al
comma 1, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di
coefficiente di rischio, puo' essere definita con decreto di natura
non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico,
d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
3. L'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui
al comma 1 e' elevato a 2 milioni e cinquecentomila euro per le
tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese
beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di
appartenenza individuati con decreto di natura non regolamentare
adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze. Una quota non inferiore
[all'80] per cento delle disponibilita' finanziarie del Fondo e'
riservata ad interventi non superiori a [cinquecentomila] euro
d'importo massimo garantito per singola impresa.
4. La garanzia del Fondo di cui al comma l puo' essere concessa, a
titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e
medie imprese da banche e intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Con decreto di
natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo
Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,
sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di