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imposte dalla stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini
e alle misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per
cento del fatturato dell'impresa interessata qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorita' forniscano
informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano
le informazioni nel termine stabilito;
2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero
presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonche'
rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o
incompleto i chiarimenti richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera
f) applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato
dell'impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da quelle
disciplinate nel presente articolo delle amministrazioni pubbliche,
statali e regionali, nei settori indicati; in particolare, restano
ferme le competenze in materia di vigilanza, controllo e sanzione
nell'ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori
delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici, di
definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela sociale e
di promozione degli investimenti. Restano altresi' ferme e possono
essere contestualmente esercitate le competenze dell'Autorita'
garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10 ottobre 1990,
n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto
2007, n. 146, e le competenze dell'Autorita' di vigilanza sui
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98.
5. L'Autorita' individuata ai sensi del comma 2 rende pubblici nei
modi piu' opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisce
annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di
liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta efficace
fino a quando e' sostituita dalla regolazione posta dalle
amministrazioni pubbliche cui saranno affidate le competenze previste
dal presente articolo.
6. Alle attivita' di cui al comma 3 del presente articolo si
provvede come segue:
a) nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente
per l'Autorita' individuata dal comma 2;
b) mediante un contributo versato dai gestori delle
infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore
all'uno per mille del fatturato derivanti dall'esercizio delle
attivita' svolte percepiti nell'ultimo esercizio. Il contributo e'
determinato annualmente con atto dell'Autorita', sottoposto ad
approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine
di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati
rilievi cui l'Autorita' si conforma; in assenza di rilievi nel
termine l'atto si intende approvato. Ai fini dell'esercizio delle
competenze previste dal presente articolo l'Autorita' provvede
mediante l'utilizzo delle risorse umane disponibili a legislazione
vigente.