Pagina 487 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

capitolati delle medesime gare.
3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2 del
presente articolo, l'Autorita' individuata ai sensi del medesimo
comma:
a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche
competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei
metodi piu' efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri
che puo' rendere pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della contabilita' delle
imprese regolate e puo' imporre, se necessario per garantire la
concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese
integrate;
c) propone all'amministrazione competente la sospensione, la
decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni,
dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di
ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora sussistano
le condizioni previste dall'ordinamento;
d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni e
l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue
funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto informato
dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della regolazione negli
ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti
sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di
trasporto e uffici; durante l'ispezione, anche avvalendosi della
collaborazione di altri organi dello Stato, puo' controllare i libri
contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia,
chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle
operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto
apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti
di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti
sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di
ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a
fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a
rimuovere le contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori
tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza
accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento se mutano le
circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le
informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o
fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano
motivi di necessita' e di urgenza, al fine di salvaguardare la
concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al
rischio di un danno grave e irreparabile, puo' adottare provvedimenti
temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati
dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al
rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti
esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini
dell'esercizio delle sue competenze;
h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose
per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra
esercenti e utenti;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti
amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato
dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la
formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e
prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di
inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la
disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attivita' di
servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa
all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni