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generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi
amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della
concorrenza e del mercato.
2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, se ritiene
che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione
delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette un
parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle
violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si
conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del
parere, l'Autorita' puo' presentare, tramite l'Avvocatura dello
Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la
disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.".
Art. 36
Tutela della concorrenza e partecipazioni personali
incrociate nei mercati del credito e finanziari
1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di
sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o
gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e
finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o
gruppi di imprese concorrenti.
2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti
le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di
controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n.
287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.
Art. 37
Liberalizzazione del settore dei trasporti
1. Il Governo con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari che si
esprimono nel termine di 30 giorni, emana le disposizioni volte a
realizzare una compiuta liberalizzazione nel settore ferroviario,
aereo e marittimo.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) individuare tra le Autorita' indipendenti esistenti,
l'Autorita' che svolge competenze assimilabili a quelle previste dal
presente articolo;
b) attribuire all'Autorita' di cui alla lettera a) le seguenti
funzioni:
1) garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle
infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali e portuali;
2) definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di
concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati, i criteri
per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei
canoni e dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare
l'orientamento ai costi e l'equilibrio economico delle imprese
regolate, alla luce degli oneri di servizio pubblico imposti e delle
eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;
3) stabilire le condizioni minime di qualita' dei servizi di
trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;
4) definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei
servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei