costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento
comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti
amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel
rispetto del principio di proporzionalita'.
3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme
vigenti:
a) il divieto di esercizio di una attivita' economica al di
fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla
solo all'interno di una determinata area;
b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle
sedi deputate all'esercizio di una attivita' economica;
c) il divieto di esercizio di una attivita' economica in piu'
sedi oppure in una o piu' aree geografiche;
d) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica ad
alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di
commercializzazione di taluni prodotti;
e) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica
attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta
all'operatore;
f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura
di beni o servizi;
g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari
all'attivita' svolta.
4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a
previa autorizzazione l'esercizio di un'attivita' economica deve
essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse
generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con
l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di
proporzionalita'.
5. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' tenuta a
rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta giorni
decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito al rispetto
del principio di proporzionalita' sui disegni di legge governativi e
i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio
di attivita' economiche.
6. Quando e' stabilita, ai sensi del comma 4, la necessita' di
alcuni requisiti per l'esercizio di attivita' economiche, la loro
comunicazione all'amministrazione competente deve poter essere data
sempre tramite autocertificazione e l'attivita' puo' subito iniziare,
salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un
termine definito; restano salve le responsabilita' per i danni
eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attivita' stessa.
7. Le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai
principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6.
8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le
professioni, i servizi finanziari come definiti dall'art. 4 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione
come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59 (Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno).
Art. 35
Potenziamento dell'Antitrust
1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 21, e'
aggiunto il seguente:
"21-bis (Poteri dell'Autorita' Garante della concorrenza e del
mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della
concorrenza)
1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e'
legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi