funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario
nazionale.
2. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita dei medicinali deve
avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo
5, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto
dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire
l'inaccessibilita' ai farmaci da parte del pubblico e del personale
non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura.
3. Le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle
imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci che si risolvono
in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e parafarmacie
quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantita' ed ai prezzi di
fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini
dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
4. E' data facolta' alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui
all'art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di
praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico su tutti i
prodotti venduti, purche' gli sconti siano esposti in modo leggibile
e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti.
Art. 33
Soppressione limitazioni esercizio attivita' professionali
1. All'articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole "sono abrogate con effetto
dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma
5", e' aggiunto il seguente periodo: "e, in ogni caso, dalla data del
13 agosto 2012";
b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. All'articolo 3,
comma 5, lett. c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
le parole "la durata del tirocinio non potra' essere complessivamente
superiore a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "la durata del
tirocinio non potra' essere complessivamente superiore a diciotto
mesi".
Capo II
Concorrenza
Art. 34
Liberalizzazione delle attivita' economiche ed
eliminazione dei controlli ex-ante
1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai
sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della
Costituzione, al fine di garantire la liberta' di concorrenza secondo
condizioni di pari opportunita' e il corretto ed uniforme
funzionamento del mercato, nonche' per assicurare ai consumatori
finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilita'
ai beni e servizi sul territorio nazionale.
2. La disciplina delle attivita' economiche e' improntata al
principio di liberta' di accesso, di organizzazione e di svolgimento,
fatte salve le esigenze imperative di interesse generale,