Pagina 483 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per
i beni e le attivita' culturali comunica alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al
Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente
comma ed i relativi oneri.
Titolo IV
Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza
Capo I
Liberalizzazioni
Art. 31
Esercizi commerciali
1. In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1,
lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse
le parole: "in via sperimentale" e dopo le parole "dell'esercizio"
sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi
regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte".
2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia
di concorrenza, liberta' di stabilimento e libera prestazione di
servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la
liberta' di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio
senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi
altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei
lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti
locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente
comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Art. 32
Farmacie
1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di
cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che
ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a
quindicimila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come
individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso dei requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del
Ministro della salute, previa intesa con la conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, possono essere venduti anche i
medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei
medicinali di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e di
cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, sono
definiti gli ambiti di attivita' sui quali sono assicurate le