Pagina 482 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
6. In attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione:
a) al fine di assicurare la continuita' e lo sviluppo delle
fondamentali funzioni di promozione, coordinamento, integrazione e
diffusione delle conoscenze scientifiche nelle loro piu' elevate
espressioni nel quadro dell'unita' e universalita' della cultura, e'
autorizzata la spesa di 1.300.000 euro annui, a decorrere dal 2012,
quale contributo per le attivita' e il funzionamento dell'Accademia
dei Lincei;
b) al fine di promuovere lo studio, la tutela e la
valorizzazione della lingua italiana, e' autorizzata la spesa di
700.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le
attivita' e il funzionamento dell'Accademia della Crusca.
7. All'onere derivante dalle disposizioni contenute nel comma 6,
pari a due milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo di
una quota parte, a valere, per un importo corrispondente, sulle
risorse aggiuntive di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinate alla spesa di parte
corrente.
8. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela,
fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i
principi di efficienza, razionalita' ed economicita' e di far fronte
alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno
sviluppo del settore tale da renderlo piu' competitivo ed in grado di
generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese,
nonche' in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 del decreto
legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2011, n. 75 come modificato dall'articolo 24, comma
2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al Ministero per i beni e le
attivita' culturali non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148. Per le medesime finalita' sopra evidenziate,
il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato per
gli anni 2012 e 2013 all'assunzione di personale, anche dirigenziale,
mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validita', nel
limite delle ordinarie facolta' assunzionali consentite dalla
normativa vigente. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
comma si provvede, a valere sulle facolta' assunzionali del predetto
Ministero, per i medesimi anni 2012 e 2013, nell'ambito degli
stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il
reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e nel rispetto dei limiti percentuali in materia di
assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3,
comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali
procede alle suddette assunzioni, tenendo conto delle esigenze
funzionali delle strutture centrali e periferiche e ove necessario
anche attraverso la formazione di una graduatoria unica nazionale
degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla
votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle
graduatorie regionali in corso di validita', applicando in caso di
parita' di merito il principio della minore eta' anagrafica. La
graduatoria unica nazionale e' elaborata anche al fine di consentire
ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la
soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non
accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella
graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i
beni e le attivita' culturali provvede alle attivita' di cui al