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decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al
fine di conseguire il risanamento della contribuzione pubblica, una
piu' rigorosa selezione dell'accesso alle risorse, nonche' risparmi
nella spesa pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con le esigenze
di pareggio di bilancio, sono destinati alla ristrutturazione delle
aziende gia' destinatarie della contribuzione diretta,
all'innovazione tecnologica del settore, a contenere l'aumento del
costo delle materie prime, all'informatizzazione della rete
distributiva.
Capo VIII
Esigenze indifferibili
Art. 30
Esigenze indifferibili
1. All'articolo 33, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
le parole "30 giugno 2012" sono sostituite dalle parole "31 dicembre
2012" e le parole "700 milioni" sono sostituite dalle parole "1.400
milioni".
2. Per l'anno 2011, alle esigenze del trasporto pubblico locale
ferroviario, al fine di assicurare nelle regioni a statuto ordinario
i necessari servizi da parte di Trenitalia s.p.a, si provvede anche
nell'ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico locale di
cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009. Fermo
restando l'esigenza di applicazione a decorrere dall'anno 2012 di
misure di efficientamento e razionalizzazione dei servizi, l'articolo
1, comma 6, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e' abrogato.
3. Il fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e' incrementato di 800 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2012. A decorrere dall'anno 2013 il fondo e'
alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise
di cui all'articolo 15 del presente provvedimento; l'aliquota della
compartecipazione e' stabilita entro il 30 settembre 2012 con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze. Conseguentemente, al decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole "ed alle
entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi
dell'articolo 8, comma 4".
b) all'articolo 8, il comma 4 e' abrogato;
c) all'articolo 32, comma 4, le parole: "a decorrere dall'anno
2012", sono sostituite dalle seguenti: " a decorrere dall'anno 2013".
4. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legislativo 27 maggio
1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 12
novembre 2011, n. 183, e' incrementata di 40 milioni di euro per
l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
5. La dotazione finanziaria del Fondo per la protezione civile di
cui all'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e'
incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio