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ciascuno dei commi 4 e 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla
verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate
in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi
della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilita' alle regioni
e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a
quello di iscrizione in bilancio.".
7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il
fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13, del
medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli anni
2012 e successivi.
8. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il
fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23, del
medesimo decreto legislativo n. 68, del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti alle Province della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per gli anni
2012 e successivi.
9. La riduzione di cui al comma 7, e' ripartita in proporzione alla
distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria
sperimentale di cui all'articolo 13, del presente decreto.
10. La riduzione di cui al comma 8 e' ripartita proporzionalmente.
11. Il comma 6, dell'articolo 18, del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, e' soppresso.
Capo VII
Ulteriori riduzioni di spese
Art. 29
Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso
alla centrale di committenza nazionale e interventi per l'editoria
1. Le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la
disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua
qualita' di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma
34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le
acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo
comunitario.
2. Allo scopo di agevolare il processo di razionalizzazione della
spesa e garantire gli obiettivi di risparmio previsti dalla
legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti dall'art. 3, comma
66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale possono avvalersi di Consip S.p.A.
per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza di cui
all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo12 aprile 2006, n.
163, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi
rapporti.
3. Allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio
entro la fine dell'anno 2013, il sistema di contribuzione diretta di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessa alla data del 31 dicembre
2014, con riferimento alla gestione 2013. Il Governo provvede, con
decorrenza dal 1° gennaio 2012, a rivedere il regolamento emanato con