finanziamento e di costruzione. Devono altresi' essere previste forme
di penalita' a carico dei medesimi soggetti per la realizzazione di
opere non conformi alla proposta.
16. In considerazione della necessita' di procedere in via urgente
all'acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti
penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti commi 11
e 12 lettera e) sono concluse entro il termine di quindici giorni dal
loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai medesimi commi sono
conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal loro
avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal
consiglio comunale entro quindici giorni dall'approvazione
dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende comunque
ratificato.
17. E' fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e
dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento
dei beni oggetto dei commi da 9 a 16.
Capo VI
Concorso alla manovra degli Enti territoriali
Art. 28
Concorso alla manovra degli Enti territoriali e
ulteriori riduzioni di spese
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011,
n. 68, le parole: "pari allo 0,9 per cento", sono sostituite dalle
seguenti:"pari a 1,23 per cento". Tale modifica si applica a
decorrere dall'anno di imposta 2011.
2. L'aliquota di cui al comma 1, si applica anche alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
3. Con le procedure previste dall'articolo 27, della legge 5 maggio
2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso
alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui. Con le medesime
procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e le
Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere
dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di
euro annui, da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio.
Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto
articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni e' accantonato,
proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per
ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali. Per la Regione Siciliana si
tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per
effetto del comma 2.
4. All'articolo 27, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 le
parole "entro il termine di trenta mesi stabilito per l'emanazione
dei decreti legislativi di cui all'articolo 2" sono soppresse.
5. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4,
dell'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si
tiene conto degli effetti derivanti dalla rideterminazione
dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della
definizione della misura della compartecipazione spettante a ciascuna
Regione.
6. All'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in