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accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle
Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.
13. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure previste dal
presente articolo sono oggetto di permuta con immobili statali,
comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di
valorizzazione e/o dismissione. A tal fine, il Ministero della
giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con uno o piu'
decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo le seguenti
procedure:
a) le valorizzazioni e/o dismissioni sono effettuate dal
Ministero della giustizia, che puo' avvalersi del supporto
tecnico-operativo dell'Agenzia del Demanio, e/o dell'Agenzia del
Territorio e/o del contraente generale di cui al comma 11;
b) la determinazione del valore degli immobili oggetto di
dismissione e' decretata dal Ministero della giustizia, previo parere
di congruita' emesso dall'Agenzia del Demanio, che tiene conto della
valorizzazione dell'immobile medesimo;
c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i beni
e le attivita' culturali l'elenco degli immobili da valorizzare e
dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12,
comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e
le attivita' culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla
verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso
positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con
riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12,
comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del
2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico,
l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai
sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le
autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate
entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza. Qualora entro il
termine di 60 giorni le amministrazioni competenti non si siano
pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato
codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del
citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la
dismissione;
d) gli immobili da dismettere sono individuati con decreto dal
Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, ed entrano
a far parte del patrimonio disponibile dello Stato;
e) per l'approvazione della valorizzazione degli immobili
individuati e delle conseguenti variazioni degli strumenti
urbanistici, il contraente generale di cui al comma 11 puo' convocare
una o piu' conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai
sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle
altre amministrazioni interessate;
f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministero della
giustizia. L'approvazione puo' essere negata per sopravvenute
esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta,
esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per una quota pari all'80 per
cento. La restante quota del 20 per cento e' assegnata agli enti
territoriali interessati alle valorizzazioni.
14. Gli oneri economici derivanti dalle attivita' svolte dalla
societa' indicata nel comma 3, in virtu' del presente articolo sono
posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni
oggetto di valorizzazione e/o dismissione.
15. I soggetti di cui al comma 9, in caso di immobili di nuova
realizzazione, devono assumere a proprio carico gli oneri di