demanio che ne assicurera' la copertura finanziaria a valere sui
fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano ricompresi
nel piano generale degli interventi."
c) al comma 8, dopo le parole "manutenzione ordinaria e
straordinaria" le parole "si avvale" sono soppresse e sono inserite
le seguenti parole "puo' dotarsi di proprie professionalita' e di
strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri
a valere sulle risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello
0,5%. Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia del demanio puo'
avvalersi".
6. Il comma 442 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' abrogato e, conseguentemente, al comma 441 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "nonche' agli alloggi
di cui al comma 442" sono soppresse.
7. Al comma 1, lettera a), della legge 15 dicembre 1990, n. 396, le
parole "nonche' definire organicamente il piano di localizzazione
delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli
uffici pubblici anche attraverso il conseguente programma di
riutilizzazione dei beni pubblici" sono soppresse.
Il comma 4 dell'articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
abrogato.
I commi 208 e 209 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono abrogati.
Al comma 4 dell'articolo 3 del DPR 27 aprile 2006, n. 204, e'
soppressa la lettera h).
8. All'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010,
n. 85: sono soppresse le parole "In sede di prima applicazione del
presente decreto"; le parole "entrata in vigore del presente decreto"
sono sostituite dalle seguenti parole: "presentazione della domanda
di trasferimento".
9. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti
penitenziari presenti sul territorio nazionale, il Ministero della
giustizia puo' individuare beni immobili statali, comunque in uso
all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e
dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, mediante
permuta, anche parziale, con immobili gia' esistenti o da edificare e
da destinare a nuovi istituti penitenziari. Nel caso in cui gli
immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari siano da
edificare i soggetti di cui al precedente periodo non devono essere
inclusi nella lista delle Amministrazioni Pubbliche redatta
dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n.196. Le procedure di valorizzazione e dismissione sono
effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del
demanio, anche in deroga alle norme in materia di contabilita'
generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico - contabile.
10. Per le finalita' di cui al comma 9, il Ministero della
giustizia, valutate le esigenze dell'Amministrazione penitenziaria,
individua i comuni all'interno del cui territorio devono insistere
gli immobili gia' esistenti o da edificare e da destinare a nuovi
istituti penitenziari e determina le opere da realizzare.
11. Il Ministero della giustizia affida a societa' partecipata al
100% dal Ministero del Tesoro, in qualita' di contraente generale, ai
sensi dell'articolo 173, comma 1, lett. b) del codice degli appalti
di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il compito di
provvedere alla stima dei costi, alla selezione delle proposte per la
realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, presentate
dai soggetti di cui al comma 9, con preferenza per le proposte
conformi alla disciplina urbanistico - edilizia vigente.
12. Per l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione
delle nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali variazioni
degli strumenti urbanistici, il contraente generale previsto dal
comma 11 puo' convocare una o piu' conferenze di servizi e promuovere