Pagina 476 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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3. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
dopo le parole "a vocazione agricola" sono inserite le seguenti
parole "e agricoli, anche su segnalazione dei soggetti interessati,"
All'articolo 7, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo
le parole "terreni alienati" sono inserite le seguenti "ai sensi del
presente articolo"
All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e'
aggiunto il seguente capoverso: "Il prezzo dei terreni da porre a
base delle procedure di vendita di cui al presente comma e'
determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al D.P.R. 8
giugno 2001, n. 327."
All'articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo
le parole "i comuni" sono aggiunte le seguenti ", anche su richiesta
dei soggetti interessati"
All'articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le
parole "aventi destinazione agricola" sono sostituite "a vocazione
agricola e agricoli"
4. All'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
le parole "c) stipula i contratti di locazione ovvero rinnova,
qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle
predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera d),
adempie i predetti contratti; d) consegna gli immobili locati alle
amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne
assumono ogni responsabilita' e onere. A decorrere dal 1° gennaio
2011, e' nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato
dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per
la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito
un fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di
immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la
quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le
predette amministrazioni comunicano annualmente al Ministero
dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni locativi. Le
risorse del fondo sono impiegate dall'Agenzia del demanio per il
pagamento dei canoni di locazione." sono sostituite dalle seguenti:
"c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla
stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in
scadenza, ancorche' sottoscritti dall'Agenzia del demanio. E' nullo
ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni
senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio,
fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli
interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Le predette amministrazioni adempiono i
contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di
locazione ed assumono ogni responsabilita' e onere per l'uso e la
custodia degli immobili assunti in locazione. Le medesime
amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia del
demanio, entro 30 giorni dalla data di stipula, l'avvenuta
sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere alla
stessa Agenzia copia del contratto annotato degli estremi di
registrazione presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle
Entrate.".
5. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole "1 gennaio 2012" sono soppresse e
sostituite dalle seguenti "1 gennaio 2013";
b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole "limiti stabiliti
dalla normativa vigente, " sono inserite le seguenti "dandone
comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi, all'Agenzia del