dell'accordo di cui al comma 6, unificando tutti i procedimenti
previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Qualora tale
espressione non avvenga entro i termini stabiliti nell'accordo di
programma, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo'
avocare a se' la determinazione, assegnando alle proprie strutture
centrali un termine non superiore a 30 giorni per l'emanazione dei
pareri, resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
anche proponendo eventuali adeguamenti o prescrizioni per
l'attuazione del programma unitario di valorizzazione territoriale.
Analoga facolta' e' riservata al Ministro per l'ambiente, per la
tutela del territorio e del mare, per i profili di sua competenza.
11. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' possibile
avvalersi di quanto previsto negli articoli 33 e 33 bis del
decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e delle procedure di cui
all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Per il finanziamento degli studi di
fattibilita' e delle azioni di supporto dei programmi unitari di
valorizzazione territoriale, l'Agenzia del demanio, anche in
cofinanziamento con la Regione, le Province e i comuni, puo'
provvedere a valere sui propri utili di gestione ovvero sul capitolo
relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per
l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la
ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del
demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonche' per gli
interventi sugli immobili confiscati alla criminalita' organizzata.
12. In deroga a quanto previsto all'ultimo capoverso del comma 2,
per la valorizzazione degli immobili in uso al Ministero della
difesa, lo stesso Ministro, previa intesa con il Presidente della
Giunta regionale o il Presidente della Provincia, nonche' con gli
Organi di governo dei comuni provvede alla individuazione delle
ipotesi di destinazioni d'uso da attribuire agli immobili stessi, in
coerenza con quanto previsto dagli strumenti territoriali e
urbanistici. Qualora gli stessi strumenti debbano essere oggetto di
riconformazione, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente
della Provincia promuove un accordo di programma ai sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
anche ai sensi della relativa legislazione regionale applicabile. A
tale accordo di programma possono essere applicate le procedure di
cui al presente articolo.
13. Per garantire la conservazione, il recupero e il riutilizzo
degli immobili non necessari in via temporanea alle finalita' di
difesa dello Stato e' consentito, previa intesa con il Comune e con
l'Agenzia del demanio, per quanto di sua competenza, l'utilizzo dello
strumento della concessione di valorizzazione di cui all'articolo
3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. L'utilizzo deve
avvenire nel rispetto delle volumetrie esistenti, anche attraverso
interventi di cui alla lettera c) dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 e delle relative leggi regionali e possono,
eventualmente, essere monetizzati gli oneri di urbanizzazione. Oltre
alla corresponsione della somma prevista nel predetto articolo 3-bis,
e' rimessa al Comune, per la durata della concessione stessa,
un'aliquota del 10 per cento del canone relativo. Il concessionario,
ove richiesto, e' obbligato al ripristino dello stato dei luoghi al
termine del periodo di concessione o di locazione. Nell'ambito degli
interventi previsti per la concessione dell'immobile possono essere
concordati con l'Amministrazione comunale l'eventuale esecuzione di
opere di riqualificazione degli immobili per consentire parziali usi
pubblici dei beni stessi, nonche' le modalita' per il rilascio delle
licenze di esercizio delle attivita' previste e delle eventuali
ulteriori autorizzazioni amministrative.".