qualita' di mandatari da parte degli enti proprietari, che sono
interessati all'attuazione del programma.
7. Nell'ambito dell'accordo di programma di cui al comma 6, puo'
essere attribuita agli enti locali interessati dal procedimento una
quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato della vendita degli
immobili valorizzati se di proprieta' dello Stato da corrispondersi a
richiesta dell'ente locale interessato, in tutto o in parte, anche
come quota parte dei beni oggetto del processo di valorizzazione.
Qualora tali immobili, ai fini di una loro valorizzazione, siano
oggetto di concessione o locazione onerosa, all'Amministrazione
comunale e' riconosciuta una somma non inferiore al 50% e non
superiore al 100% del contributo di costruzione dovuto ai sensi
dell'articolo 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative
leggi regionali per l'esecuzione delle opere necessarie alla
riqualificazione e riconversione, che il concessionario o il
locatario corrisponde all'atto del rilascio o dell'efficacia del
titolo abilitativo edilizio. La regolamentazione per l'attribuzione
di tali importi e' definita nell'accordo stesso, in modo commisurato
alla complessita' dell'intervento e alla riduzione dei tempi del
procedimento e sono finalizzati all'applicazione dei commi da 138 a
150 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. I suddetti
importi sono versati all'Ente territoriale direttamente al momento
dell'alienazione degli immobili valorizzati.
8. L'accordo deve essere concluso entro il termine perentorio di 120
giorni dalla data della sua promozione. Le Regioni possono
disciplinare eventuali ulteriori modalita' di conclusione del
predetto accordo di programma, anche ai fini della celere
approvazione della variante agli strumenti di pianificazione
urbanistica e dei relativi effetti, della riduzione dei termini e
delle semplificazioni procedurali che i soggetti partecipanti si
impegnano ad attuare, al fine di accelerare le procedure, delle
modalita' di superamento delle criticita', anche tramite l'adozione
di forme di esercizio dei poteri sostitutivi previste dal decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' ogni altra modalita' di
definizione del procedimento utile a garantire il rispetto del
termine di 120 giorni anzidetto. Qualora l'accordo non sia concluso
entro il termine di 120 giorni sono attivate dal Presidente della
Giunta regionale le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 34 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si devono concludere
entro i successivi 60 giorni, acquisendo motivate proposte di
adeguamento o richieste di prescrizioni da parte delle
Amministrazioni partecipanti al programma unitario di valorizzazione
territoriale. Il programma unitario di valorizzazione territoriale,
integrato dalle modifiche relative alle suddette proposte di
adeguamento e prescrizioni viene ripresentato nell'ambito del
procedimento di conclusione dell'accordo di programma. La ratifica
dell'accordo di programma da parte dell'Amministrazione comunale, ove
ne ricorrano le condizioni, puo' assumere l'efficacia di cui al comma
2 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.
9. Il Presidente della Giunta Regionale, le Provincie e i comuni,
ovvero l'Amministrazione promuovente per l'attuazione dei processi di
valorizzazione di cui al comma 2, possono concludere uno o piu'
accordi di cooperazione con il Ministero per i beni e le attivita'
culturali, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche per supportare la
formazione del programma unitario di valorizzazione territoriale,
identificando gli elementi vincolanti per la trasformazione dei beni
immobili, in coerenza con la sostenibilita' economica-finanziaria e
attuativa del programma stesso.
10. Gli organi periferici dello Stato, preposti alla valutazione
delle tutele di natura storico-artistica, archeologica,
architettonica e paesaggistico-ambientale si esprimono nell'ambito