rigenerazione degli immobili di proprieta' della Regione stessa,
della Provincia e dei comuni e di ogni soggetto pubblico, anche
statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici,
nonche' degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui
al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Nel caso in cui tali
programmi unitari di valorizzazione territoriali non coinvolgano piu'
Enti territoriali, il potere d'impulso puo' essere assunto
dall'Organo di governo di detti Enti. Qualora tali programmi unitari
di valorizzazione siano riferiti ad immobili di proprieta' dello
Stato o in uso alle Amministrazioni centrali dello Stato, il potere
d'impulso e' assunto, ai sensi del comma 15 dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Agenzia del demanio, concordando le modalita' di
attuazione e i reciproci impegni con il Ministero utilizzatore.
3. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonche' di
leale collaborazione tra le istituzioni, lo Stato partecipa ai
programmi di cui al comma 2 coinvolgendo, a tal fine, tutte le
Amministrazioni statali competenti, con particolare riguardo alle
tutele differenziate ove presenti negli immobili coinvolti nei
predetti programmi, per consentire la conclusione dei processi di
valorizzazione di cui al presente articolo.
4. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo il
Ministero dell'economia e finanze - Agenzia del demanio e le
strutture tecniche della Regione e degli enti locali interessati
possono individuare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, le azioni, gli strumenti, le risorse, con
particolare riguardo a quelle potenzialmente derivanti dalla
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, che saranno
oggetto di sviluppo nell'ambito dei programmi unitari di
valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo una struttura
unica di attuazione del programma, anche nelle forme di cui
all'articolo 33 bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5. I programmi unitari di valorizzazione territoriale sono
finalizzati ad avviare, attuare e concludere, in tempi certi,
autodeterminati dalle Amministrazioni partecipanti, nel rispetto dei
limiti e dei principi generali di cui al presente articolo, un
processo di valorizzazione unico dei predetti immobili in coerenza
con gli indirizzi di sviluppo territoriale e con la programmazione
economica che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e
sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di
interventi di sviluppo sostenibile locale, nonche' per incrementare
le dotazioni di servizi pubblici locali e di quelle relative
all'abitare. Restano esclusi dai programmi unitari di valorizzazione
territoriale disciplinati dalla presente norma, i beni gia' inseriti
in programmi di valorizzazione di cui decreto ministeriale richiamato
al comma 5 bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85, nonche' di alienazione e permuta gia' avviati e quelli
per i quali, alla data di entrata in vigore della presente norma,
risultano sottoscritti accordi tra Amministrazioni pubbliche, a meno
che i soggetti sottoscrittori concordino congiuntamente per
l'applicazione della presente disciplina.
6. Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti territoriali e
urbanistici per dare attuazione ai programmi di valorizzazione di cui
al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, ovvero l'Organo di
governo preposto, promuove la sottoscrizione di un accordo di
programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nonche' in base alla relativa legge regionale di
regolamentazione della volonta' dei soggetti esponenziali del
territorio di procedere alla variazione di detti strumenti di
pianificazione, al quale partecipano tutti i soggetti, anche in