individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli
beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto il piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio
di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di
proprieta' dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e
delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel
relativo territorio.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la
conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo
il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica,
architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano e' trasmesso agli
Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i
quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la
predetta classificazione e' resa definitiva. La deliberazione del
consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di
deliberazione se trattasi di societa' o Ente a totale partecipazione
pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le
destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del
consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento
urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate
per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta
normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale
verifica di conformita' agli strumenti di pianificazione
sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine
perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i
predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al
presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma 3
e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4
dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica"."
2. Dopo l'articolo 3 bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351
convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
e' aggiunto il seguente articolo:
2. Dopo l'articolo 3 bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351
convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 3 ter
Processo di valorizzazione degli immobili pubblici
1. L'attivita' dei Comuni, Citta' metropolitane, Province, Regioni e
dello Stato, anche ai fini dell'attuazione del presente articolo, si
ispira ai principi di cooperazione istituzionale e di
copianificazione, in base ai quali essi agiscono mediante intese e
accordi procedimentali, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di
sedi stabili di concertazione al fine di perseguire il coordinamento,
l'armonizzazione, la coerenza e la riduzione dei tempi delle
procedure di pianificazione del territorio.
2. Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria, nonche'
per promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla
coesione sociale e per garantire la stabilita' del Paese, il
Presidente della Giunta regionale, d'intesa con la Provincia e i
comuni interessati, promuove, anche tramite la sottoscrizione di uno
o piu' protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, la formazione di "programmi unitari di
valorizzazione territoriale" per il riutilizzo funzionale e la