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demaniali, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del
demanio promuove, anche ai sensi della presente legge, iniziative
idonee per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, di societa', consorzi o fondi immobiliari.
2. L'avvio della verifica di fattibilita' delle iniziative di cui al
presente articolo e' promosso dall'Agenzia del demanio ed e'
preceduto dalle attivita' di cui al comma 4 dell'art. 3-ter del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora siano compresi immobili
soggetti a vincoli di tutela, per l'acquisizione di pareri e
nulla-osta preventivi ovvero orientativi da parte delle
Amministrazioni preposte alla tutela, l'Agenzia del demanio procede
alla convocazione di una conferenza dei servizi di cui all'articolo
14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si deve esprimere nei
termini e con i criteri indicati nel predetto articolo. Conclusa la
procedura di individuazione degli immobili di cui al presente comma,
i soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal ricevimento
della proposta. Le risposte positive costituiscono intesa preventiva
all'avvio dell'iniziative. In caso di mancata espressione entro i
termini anzidetti, la proposta deve essere considerata inattuabile.
3. Qualora le iniziative di cui al presente articolo prevedano forme
societarie, ad esse partecipano i soggetti apportanti e il Ministero
dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, che aderisce
anche nel caso in cui non vi siano inclusi beni di proprieta' dello
Stato in qualita' di finanziatore e di struttura tecnica di supporto.
L'Agenzia del demanio individua, attraverso procedure di evidenza
pubblica, gli eventuali soggetti privati partecipanti. La stessa
Agenzia, per lo svolgimento delle attivita' relative all'attuazione
del presente articolo, puo' avvalersi di soggetti specializzati nel
settore, individuati tramite procedure ad evidenza pubblica o di
altri soggetti pubblici. Lo svolgimento delle attivita' di cui al
presente comma dovra' avvenire nel limite delle risorse finanziarie
disponibili. Le iniziative realizzate in forma societaria sono
soggette al controllo della Corte dei Conti sulla gestione
finanziaria, con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge
21 marzo 1958, n. 259.
4. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze -
Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla
legge, e da un atto contenente a pena di nullita' i diritti e i
doveri delle parti, anche per gli aspetti patrimoniali. Tale atto
deve contenere, inoltre, la definizione delle modalita' e dei criteri
di eventuale annullamento dell'iniziativa, prevedendo l'attribuzione
delle spese sostenute, in quota proporzionale, tra i soggetti
partecipanti.
5. Il trasferimento alle societa' o l'inclusione nelle iniziative
concordate ai sensi del presente articolo non modifica il regime
giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice
civile, dei beni demaniali trasferiti. Per quanto concerne i diritti
reali si applicano le leggi generali e speciali vigenti. Alle
iniziative di cui al presente articolo, se costituite in forma di
societa', consorzi o fondi immobiliari si applica la disciplina
prevista dal codice civile, ovvero le disposizioni generali sui fondi
comuni di investimento immobiliare.
6. L'investimento nelle iniziative avviate ai sensi del presente
articolo e' compatibile con i fondi disponibili di cui all'articolo
2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7. Il primo e il secondo comma dell'articolo 58 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono cosi' sostituiti:
"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti
locali, nonche' di societa' o Enti a totale partecipazione dei
predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo