31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui all'articolo
17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui
redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo
complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di
tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo TUIR. Tale
importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le
disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i
compensi e indennita' a qualsiasi titolo erogati agli amministratori
delle societa' di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 23
luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si
applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi il cui
diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Capo V
Misure per la riduzione del debito pubblico
Art. 25
Riduzione del debito pubblico
1. Una quota dei proventi di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, stabilita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dell'economia e delle finanze, e' versata all'entrata del bilancio
dello stato per essere destinata al Fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27
ottobre 1993, n. 462.
Art. 26
Prescrizione anticipata delle lire in circolazione
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 ed 1
bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, commi 1
ed 1 bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le
banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si
prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il
relativo controvalore e' versato all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnato al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
Art. 27
Dismissioni immobili
1. Dopo l'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e'
inserito il seguente articolo:
"Art. 33 bis
Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici
1. Per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del
patrimonio immobiliare pubblico di proprieta' dei Comuni, Province,
Citta' metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli
stessi, nonche' dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche