Pagina 469 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

dicembre 1998, n. 448 per il biennio 2012 e 2013 e' riconosciuta
esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo
fino a due volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per
cento. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive
modificazioni e integrazioni, e' soppresso. Per le pensioni di
importo superiore a due volte trattamento minimo Inps e inferiore a
tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione e'
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato.
26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui
all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore
dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi
dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo e' finanziato per
l'anno 2012 con 200 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2013 con
300 milioni di euro. Con decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del
predetto Fondo.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce, senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da
esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza
obbligatoria nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel
rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle
compatibilita' finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo
periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al
trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono
essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle
dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del
principio dell'adeguatezza della prestazione pensionistica.
Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilita'
succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali
forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva
obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a
favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di
previdenza obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti nel
settore della previdenza.
29. Il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali elabora
annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e
di educazione previdenziale. A cio' concorrono la comunicazione da
parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la
posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attivita' di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorita' operanti nel
settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a
diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani
generazioni, della necessita' dell'accantonamento di risorse a fini
previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art.
38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le
risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione di
un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il
sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al
reddito e della formazione continua.