Pagina 468 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle
pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di
collocamento a riposo per raggiungimento del limite di eta' gia'
adottati, prima della data di entrata in vigore del presente
provvedimento, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2011, n. 165, anche se aventi effetto
successivamente al 1° gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 e'
istituito un contributo di solidarieta' a carico degli iscritti e dei
pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di
determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del
predetto Fondo. L'ammontare della misura del contributo e' definita
dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge
ed e' determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente
l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla
quota di pensione calcolata in base ai parametri piu' favorevoli
rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono
escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e
gli assegni di invalidita' e le pensioni di inabilita'. Per le
pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di
riferimento e' al lordo della quota di pensione capitalizzata al
momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto
contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento
pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarieta'
complessivo non puo' essere comunque inferiore a 5 volte il
trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive
pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle
gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 0,3 punti
percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 22 per cento.
23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive
pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori
coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa
gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e
C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto.
24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio
finanziario delle rispettive gestioni in conformita' alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme
gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della
loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31 marzo 2012, misure
volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per
prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un
arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono
sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le
disposizioni di cui ai predetti decreti, che si esprime in modo
definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere.
Decorso il termine del 31 marzo 2012 senza l'adozione dei previsti
provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri
vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le
disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo
sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e 2013, a carico
dei pensionati nella misura dell'1 per cento.
25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la
rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23