"2008-2011" e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole "per gli
anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011";
- al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla seguente: "2012"
e le parole: "con un'eta' anagrafica ridotta di tre anni ed una somma
di eta' anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di tre unita'
rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle
seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";
- al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi 4 e 5" sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal 1° luglio 2009 al 31
dicembre 2011" e "al comma 5";
- dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma
"6.bis Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui al comma 1,
lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui
inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato
dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui
alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unita'
per coloro che svolgono le predette attivita' per un numero di giorni
lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unita'
per coloro che svolgono le predette attivita' lavorative per un
numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77."
- al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite dalle seguenti:
"commi 6 e 6-bis".
Per i lavoratori di cui al presente comma non si applicano le
disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a
trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto
legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal presente comma, le
disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.
18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti
minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e
alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di
entrata in vigore del presente articolo, requisiti diversi da quelli
vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i
lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche'
dei rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30
giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative
misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze
dei settori di attivita' nonche' dei rispettivi ordinamenti. Fermo
restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti
al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio
2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto
dal 1° gennaio 2012 le parole ", di durata non inferiore a tre anni,"
sono soppresse.
20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che
maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio
2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al
pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di