nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per
l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente
articolo devono essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in
possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima
decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per
effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi
della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta'
minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale
di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31
dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei
predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza
utile del pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta
ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli
adeguamenti successivi a quanto previsto dal penultimo periodo del
presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n. 183 e'
soppresso.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la
cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive
ed esclusive della medesima, nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che
maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla
pensione anticipata ad eta' inferiori ai requisiti anagrafici di cui
al comma 6 e' consentito esclusivamente se risulta maturata
un'anzianita' contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41
anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano
i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono
aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese
a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle
anzianita' contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012,
e' applicata una riduzione percentuale pari a 2 punti percentuali per
ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'eta'
di 62 anni. Nel caso in cui l'eta' al pensionamento non sia intera la
riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori
con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre
successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione
anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, puo' essere
conseguito, altresi', al compimento del requisito anagrafico di
sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in
favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e
che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere
non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato
sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno
lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente
l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo
mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e
integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica
del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono
quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si
verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni
successivi. Il predetto importo soglia mensile non puo' in ogni caso
essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile