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dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per
l'accesso attraverso le diverse modalita' ivi stabilite al
pensionamento, nonche' al requisito contributivo di cui al comma 10,
trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono
conseguentemente apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 12-bis dopo le parole "e all' articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,"
aggiungere le seguenti: "e il requisito contributivo ai fini del
conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica";
b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i requisiti di
eta'" sono sostituite dalle seguenti: "i requisiti di eta' e di
anzianita' contributiva";
c. al comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa, alla
fine, la parola "anagrafici".
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita
successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono
aggiornati con cadenza biennale secondo le modalita' previste
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i
riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del
presente articolo continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i
requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo
1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti del numero di 50.000
lavoratori beneficiari, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso
al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli
4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati
anteriormente al 31 ottobre 2011 e che maturano i requisiti per il
pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di
mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi
collettivi stipulati entro il 31 ottobre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 31 ottobre 2011, sono
titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di
solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
d) lavoratori che, antecedentemente alla data del 31 ottobre
2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 hanno in
corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133.
15. Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono
al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di
lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera d)
del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai