b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione
e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico e'
fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni
e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal
1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli
incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti
di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle
forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico
di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel
sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n.
243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
d. per i lavoratori autonomi la cui pensione e' liquidata a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' della
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni
per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il
requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, e' determinato in 66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 e'
conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20
anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non
inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo
accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a
1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia
pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di
cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'
annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale
del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al
quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di
eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i
tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie
preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e
quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto
importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato
anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito
per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo
minimo se in possesso di un'eta anagrafica pari a settanta anni,
ferma restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di cinque
anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del
decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con legge 27
novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto
1995, n. 335, le parole ", ivi comprese quelle relative ai requisiti
di accesso alla prestazione di cui al comma 19," sono soppresse.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il
conseguimento dell'assegno di cui all' articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo
10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge
30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a
carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima,