Pagina 462 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicita' dei
profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianita'
contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione
corrispondente a tali anzianita' e' calcolata secondo il sistema
contributivo.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di
eta' e di anzianita' contributiva, previsti dalla normativa vigente,
prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini
del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla
prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo' chiedere
all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A
decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei
regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla
medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di
anzianita' sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione
di vecchiaia », conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di
cui ai commi 6 e 7; b) «pensione anticipata», conseguita
esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai comma 10 e 11,
salvo quanto stabilito ai commi 14, 17 e 18.
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a
carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e
delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche' della
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si puo' conseguire
all'eta' in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi
commi. Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e' incentivato,
fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di
appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione
calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti
alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia
delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del
predetto limite massimo di flessibilita'.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1°
gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai
commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di
conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il
conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia
tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi,
a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito
indicati:
a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione e'
liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima.
Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere
dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66
anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;